Lieve entità e art. 73 comma 5: valutazione globale degli indici (Cass. pen. Sez. VI n. 39002 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione globale di tutti gli indici sintomatici della condotta, potendo uno di essi assumere valore assorbente quando la sua intrinseca valenza non sia compensabile da elementi di segno opposto. Il giudice deve dare conto delle ragioni che impongono di isolare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto. Non è configurabile la reformatio in peius con obbligo di motivazione rafforzata quando tra i due gradi la valutazione probatoria resta sostanzialmente sovrapponibile e la diversa qualificazione giuridica dipende da una diversa soluzione in diritto.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, riformava la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l’imputato, con rito abbreviato, per la detenzione di poco più di quarantotto grammi di cocaina, qualificando il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 anziché ai sensi del comma 5, come ritenuto in primo grado.

Il condannato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che gli indicatori del piccolo spaccio — assenza di strumenti per il confezionamento delle dosi e di denaro — imponevano la qualificazione lieve, e censurando la reformatio in peius per difetto di motivazione rafforzata.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione rigetta il ricorso e conferma la qualificazione operata dal giudice di appello. Il Collegio muove dalla funzione della fattispecie di lieve entità, introdotta per rendere la risposta repressiva compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, e richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, secondo cui l’accertamento della lieve entità implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

È configurabile il cosiddetto piccolo spaccio quando emerga una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore, una ristretta circolazione di merci e denaro, guadagni limitati e una ridotta provvista di stupefacente (Sez. VI n. 45694 del 28/09/2016). Tuttavia, uno degli indici può assumere valore assorbente quando la sua intrinseca valenza non sia compensabile da elementi di segno opposto.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha escluso la fattispecie lieve non solo valorizzando il quantitativo detenuto, ma anche la condotta tenuta al momento dell’intervento degli operanti e, soprattutto, il grado di purezza dello stupefacente, superiore all’80%. Il mancato rinvenimento di strumenti di confezionamento o di denaro resta così recessivo, non essendo i relativi esiti investigativi contestati dal ricorrente.

Quanto alla reformatio in peius, il motivo è dichiarato del tutto errato: l’istituto opera in casi diversi e, nella specie, la valutazione probatoria tra i due gradi è sostanzialmente sovrapponibile, fondandosi la diversa qualificazione solo su una diversa soluzione in diritto correttamente esaminata dal secondo giudice (Sez. II n. 38277 del 07/06/2019). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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