Agevolazione camorristica e linguaggio criptico: sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. IV n. 24413 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. La circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Ne consegue che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito o cautelari, essendogli preclusa in radice la rivalutazione del fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, in accoglimento dell’appello cautelare del pubblico ministero, aveva parzialmente riformato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, applicando a sette indagati misure custodiali — in prevalenza la custodia in carcere, e gli arresti domiciliari a una sola di essi — per delitti di illecita cessione di sostanze stupefacenti e di indebito accesso a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, tutti aggravati dalla finalità di agevolazione di un’organizzazione di tipo camorristico.
Avverso l’ordinanza i difensori degli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria, di configurabilità dell’aggravante e di sussistenza, attualità e adeguatezza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una precisazione preliminare: il compendio indiziario coincide in buona sostanza con gli esiti dell’attività di captazione, svolta con linguaggio quasi sempre criptico o cifrato. Richiamando le Sezioni Unite n. 22471 del 26/02/2015, la Corte ribadisce che l’interpretazione di tale linguaggio è questione di fatto e, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Sul piano sostanziale, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8545 del 19/12/2019: l’aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’associazione mafiosa ha natura soggettiva e si comunica al concorrente consapevole della finalità agevolatrice. Ne deriva la manifesta infondatezza delle doglianze relative alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., avendo il Tribunale del riesame argomentato partitamente, con linearità e coerenza, il ruolo di ciascun indagato.
Quanto ai motivi sulla gravità indiziaria per il delitto di cui al capo F, la Corte osserva che i giudici cautelari hanno vagliato il tema con un solido apparato argomentativo. Le censure si risolvono in un’irricevibile sollecitazione a rivalutare il materiale intercettivo, attività interdetta alla Suprema Corte.
Sul versante cautelare, la Corte rileva che l’aggravante ad effetto speciale è assistita da una duplice presunzione relativa. Il Tribunale ha congruamente argomentato il mancato superamento di quella sulle esigenze preventive per tutti gli indagati, nonché il superamento, per la sola indagata, di quella sull’adeguatezza del presidio intramurario. I gravi e recenti precedenti penali e la negativa personalità degli indagati attualizzano il pericolo di reiterazione, nonostante il tempo trascorso dai fatti.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.