Reati della stessa indole e preclusione all’estinzione della pena (Cass. pen. Sez. I n. 31827 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa ostativa all’estinzione della pena prevista dall’art. 172, settimo comma, cod. pen. non postula l’identità del nuovo delitto con quello oggetto del titolo esecutivo, né la riconducibilità alla medesima fattispecie incriminatrice, ma richiede soltanto la comunanza di caratteri fondamentali che l’art. 101 cod. pen. assume a criterio discretivo dei reati della stessa indole. Tale omogeneità va accertata in concreto, con riguardo alla natura dei fatti e ai motivi che li hanno determinati. Nel procedimento esecutivo, la struttura bifasica delineata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. non dà luogo a un giudizio di impugnazione dinanzi a un giudice diverso, ma alla prosecuzione del medesimo procedimento: la coincidenza tra il giudice che ha adottato l’ordinanza ex art. 676 cod. proc. pen. e quello che decide la successiva opposizione non integra alcuna causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il condannato aveva riportato una sentenza irrevocabile per il delitto di estorsione, con pena residua di anni uno e mesi uno di reclusione. Il pubblico ministero aveva chiesto al Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, la declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo ai sensi dell’art. 172, primo comma, cod. pen.. La richiesta era stata respinta, perché nel tempo necessario alla maturazione del termine il condannato aveva riportato un’altra condanna per il delitto di truffa, ritenuto della stessa indole.

Il difensore aveva proposto opposizione avverso quel provvedimento, ma il Tribunale l’aveva respinta. Il condannato ha allora proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la incompatibilità del giudice dell’opposizione, coincidente con il magistrato che aveva adottato l’ordinanza opposta, e la violazione dell’art. 172, settimo comma, cod. pen., per difetto di omogeneità sostanziale tra estorsione e truffa.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando il primo motivo inammissibile in quanto manifestamente infondato. Richiama il consolidato orientamento secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. che abbia emesso il provvedimento opposto.

Le ipotesi di incompatibilità, osserva la Corte, presuppongono che le valutazioni di merito appartengano a gradi o fasi diverse del processo. Il giudizio di opposizione, invece, non ha natura di impugnazione né costituisce fase distinta e autonoma: integra un segmento di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua in via eventuale il pieno contraddittorio su iniziativa della parte.

La struttura bifasica dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. comporta una prima deliberazione a contraddittorio posticipato e una successiva fase eventuale in cui il medesimo giudice procede nelle forme dell’art. 666 cod. proc. pen.. Non si è dinanzi a un giudice diverso né a una fase destinata a riesaminare una decisione assunta in altro grado, ma alla prosecuzione del medesimo procedimento esecutivo. La coincidenza tra i due giudici non integra pertanto alcuna causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen.

Anche il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce che per reati della stessa indole, ai sensi dell’art. 101 cod. pen., devono intendersi non solo quelli che violano una medesima disposizione, ma anche quelli previsti da testi normativi diversi che, nei casi concreti, presentano per natura dei fatti o motivi che li hanno determinati caratteri fondamentali comuni. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente ravvisato tale comunanza: estorsione e truffa aggrediscono il patrimonio altrui mediante condotta fraudolenta o coartativa della libertà di autodeterminazione della persona offesa, finalizzata a un profitto ingiusto.

Il ricorso contrappone una diversa qualificazione del rapporto tra le fattispecie, valorizzandone le differenze strutturali astratte, senza confrontarsi con il nucleo della decisione impugnata, che non ha affermato l’identità normativa dei reati, ma la loro omogeneità sostanziale alla luce delle concrete modalità dei fatti. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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