Giudicato cautelare e persistenza delle esigenze cautelari il tempo non basta (Cass. pen. Sez. I n. 38997 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; essa opera allo stato degli atti ed è superata solo da elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. Una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta neppure con argomenti diversi. Il mero decorso del tempo dal fatto contestato non costituisce, di per sé solo, elemento sufficiente a far ritenere venute meno le esigenze cautelari, dovendosi valutare la persistenza del pericolo di reiterazione in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità dell’indagato.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’appello cautelare, respingeva — ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. — l’impugnazione proposta dall’indagato avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata in relazione a gravi indizi di omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’art. 416-bis.1 cod. pen., oltre a reati in materia di armi.

Il giudice dell’appello riteneva infondata l’istanza: la fase avanzata del procedimento, la risalenza del fatto e il lungo periodo di detenzione non valevano ad affievolire le esigenze cautelari, già valutate con l’ordinanza genetica, in ragione dell’estrema gravità dei fatti e della professionalità delinquenziale dell’indagato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha respinto il ricorso, ricostruendo anzitutto il perimetro del giudicato cautelare. Una volta esaurite le impugnazioni previste dalla legge, le ordinanze cautelari hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni dedotte, anche solo implicitamente; la preclusione opera allo stato degli atti ed è superata soltanto da elementi nuovi idonei ad alterare il quadro già definito. La Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 27710 del 04.05.2018 e Sez. 2 n. 49188 del 09.09.2015.

Il tema controverso riguardava dunque l’idoneità dei nova sopravvenuti a incidere su entità e pregnanza delle esigenze cautelari. La Corte ha ritenuto il ragionamento del Tribunale lineare e coerente, perché imperniato sulla complessiva considerazione di tutte le evidenze disponibili e, in particolare, sulla mancanza di significativi nuovi elementi.

Il decorso del tempo dal fatto e la fase avanzata del procedimento — osserva la Corte — non scalfiscono il ragionamento sotteso al titolo genetico della misura, ormai coperto dal giudicato, né offrono una diversa e meno allarmante raffigurazione dei fatti e della personalità dell’imputato. Il Tribunale ha valorizzato la gravità del reato, le condanne riportate per reati della stessa indole e la permanenza dei legami con il sodalizio di riferimento.

Quanto al vizio di motivazione, la Corte ribadisce che il difetto rilevante in cassazione consiste solo nella mancanza o nella manifesta illogicità dell’argomentazione: non può integrare vizio la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze, essendo la rilettura degli elementi di fatto riservata al giudice di merito. Il giudice dell’appello ha dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione, anche in relazione alle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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