Cassazione inammissibile per motivi appello reiterati senza confronto critico (Cass. pen. Sez. 7 n. 14031 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato, che si realizza attraverso motivi specifici, indicanti le ragioni di diritto e gli elementi di fatto del dissenso. È inammissibile il ricorso per cassazione che reitera i motivi di appello già motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza di secondo grado e limitandosi a dedurre una generica carenza o illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 800,00 di ammenda per i reati di cui all’art. 7, comma 15-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 (capo A) e all’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017 (capo B). La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 luglio 2025, aveva confermato la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, per il tramite del proprio difensore, aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale per entrambi i reati contestati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato come le censure proposte non si confrontassero con la motivazione resa dai giudici territoriali, i quali avevano già congruamente replicato alle analoghe doglianze sollevate con l’atto di appello. Il ricorrente si era limitato a riproporre in sede di legittimità le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio.
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, confronto che nel caso di specie risultava del tutto assente.
La Corte ha quindi ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce (Sez. 6, n. 8700 del 2013), secondo cui il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata è destinato all’inammissibilità, venendo meno la funzione stessa per cui il ricorso è previsto. È inammissibile il ricorso che riproduce i motivi di appello respinti, lamentando genericamente una carenza o illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 2019; Sez. 3, n. 44882 del 2014; Sez. 6, n. 20377 del 2009).
All’inammissibilità è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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