Tenuità del fatto esclusa per non occasionalità e onere della pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. V n. 24886 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non è configurabile quando la condotta criminosa, per i precedenti specifici dell’imputato, si rivela non occasionale e disvela l’abitualità del comportamento. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, da compiersi ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., avendo riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza desumibile e all’entità del danno o del pericolo. Quanto alle pene sostitutive, è l’imputato a dover richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva disciplinato dall’art. 545-bis cod. proc. pen.; il difensore che abbia omesso di sollecitare l’esercizio dei poteri di sostituzione non può dolersi, in sede di impugnazione, della mancata concessione.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 05.02.2026, aveva confermato la condanna di primo grado pronunciata nei confronti del ricorrente per il delitto di minaccia aggravata. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sostenendo la natura occasionale della propria condotta: aveva interrotto immediatamente l’azione dopo essere stato bloccato, era uscito dal locale e non vi aveva più fatto ingresso nei giorni successivi. Con il secondo motivo ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., assumendo che l’onere di attivare il procedimento di conversione della pena detentiva incomba al giudice e non all’imputato.
La Motivazione della Corte
La Sezione V ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo. Dirimente è la non occasionalità della condotta, desumibile dai precedenti specifici dell’imputato che disvelano l’abitualità del suo comportamento. La Corte richiama sul punto Sez. U n. 13681 del 25.02.2016, rilevando come la valutazione sulla tenuità non possa prescindere dal complesso delle peculiarità concrete.
Ad abundantiam, la decisione territoriale ha ritenuto congruamente che la richiesta non potesse essere accolta in ragione delle caratteristiche della minaccia, realizzata brandendo uno sgabello di metallo con l’intento di lanciarlo contro la vittima, che aveva percepito l’azione come dotata di peculiare forza intimidatrice. Rilevano, inoltre, la propensione dell’imputato all’uso della violenza e le precedenti minacce nei confronti della stessa persona offesa e della moglie.
La Corte ribadisce l’insegnamento delle Sezioni Unite: ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, secondo i parametri dell’art. 133, primo comma, cod. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto non meritevole di accoglimento. Il ricorrente, nell’atto di gravame come nel ricorso, si è limitato a contestare la decisione del giudice di primo grado di non concedere la pena sostitutiva in assenza di richiesta, assumendo che l’onere di attivarsi competa all’autorità giudiziaria. La Corte osserva invece che è l’imputato a dover richiedere il subprocedimento di conversione contemplato dall’art. 545-bis cod. proc. pen., richiamando Sez. II n. 4772 del 05.10.2023, dep. 2024 e Sez. II n. 43848 del 29.09.2023. Il difensore che abbia omesso di sollecitare i poteri di sostituzione non può dolersi, in impugnazione, della mancata comunicazione dell’avviso previsto dal comma 1 della disposizione.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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