Adescamento di minore e pedopornografia: induzione a distanza e cessione del materiale (Cass. pen. n. 16564/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater cod. pen., la condotta di induzione può essere realizzata anche mediante strumenti telematici e “a distanza”, senza la contestuale presenza fisica di agente e vittima, essendo sufficiente che l’atto sessuale posto in essere dal minore sia, sotto il profilo causale, la conseguenza della condotta del soggetto agente, senza che sia necessaria una verifica della effettiva valenza “coartante” di tale condotta.
Il reato si configura anche quando il minore si sia autonomamente determinato a compiere gli atti, purché a ciò indotto, anche con condotte preesistenti, dall’azione dell’imputato, non essendo richiesta la contestualità temporale tra l’induzione e la realizzazione degli atti.
In tema di pedopornografia, la condotta di “cessione” di materiale pornografico realizzato utilizzando minori, prevista dall’art. 600-ter, comma 4, cod. pen., integra il reato anche quando il materiale venga “consegnato” a terzi a titolo gratuito e indipendentemente dall’intento perseguito dal cedente, in quanto la norma intende impedire qualsiasi forma di circolazione del materiale pedopornografico, al fine di evitare il pericolo di una sua successiva diffusione.
Il requisito della “utilizzazione” del minore ai fini della produzione del materiale pedopornografico sussiste anche quando le immagini siano state autoprodotte dal minore stesso, se queste sono state realizzate in quanto il minore è stato a ciò determinato dalla condotta di induzione dell’imputato.
Il Fatto
L’imputato, mediante conversazioni telematiche intercorse con la minore infraquattordicenne, induceva la stessa a compiere atti di autoerotismo e a riprendersi in immagini cinematografiche, che poi gli trasmetteva. Successivamente, l’imputato inviava tali immagini alla zia della minore. Per tali fatti, l’imputato veniva condannato in primo grado per i reati di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) e di pedopornografia (art. 600-ter, comma 4, cod. pen.), con rito abbreviato. La Corte d’appello di Salerno confermava la condanna, rideterminando la pena. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Con riferimento al primo motivo, relativo al travisamento della prova sull’adescamento, la Corte ha richiamato i requisiti per la configurabilità del vizio di travisamento, rilevando che le doglianze difensive non erano state formulate nel rispetto dei necessari oneri di specificità e che la motivazione dei giudici di merito, fondata sulle dichiarazioni della madre e della minore, era congrua e non illogica.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla mancanza di contestualità tra l’induzione e gli atti autoerotici, la Corte ha affermato il principio secondo cui il reato di atti sessuali con minorenne può essere commesso anche “a distanza”, mediante l’uso di strumenti telematici. Ha precisato che, in tale ipotesi, non è richiesta la contestualità temporale tra la condotta induttiva e l’atto realizzato dal minore, essendo sufficiente un rapporto di causalità tra l’una e l’altro, anche se intercorre un significativo lasso di tempo. Il minore infraquattordicenne, non essendo titolare del diritto di disporre della propria libertà sessuale, può essere indotto a compiere atti sessuali anche da condotte preesistenti, purché causalmente efficaci.
La Corte ha poi esaminato il terzo motivo, relativo alla cessione delle immagini alla zia. Ha osservato che la norma incriminatrice di cui all’art. 600-ter, comma 4, cod. pen. punisce chiunque “cede” materiale pedopornografico, anche a titolo gratuito, indipendentemente dallo scopo perseguito. La distinzione tra “cedere” e “consegnare” non ha alcun rilievo letterale o sistematico, atteso che la ratio della norma è quella di impedire qualsiasi forma di circolazione del materiale, per prevenire il rischio di ulteriore diffusione. L’intento di mettere in guardia la zia della minore non costituisce una causa di giustificazione, non essendo riconducibile a nessuna delle ipotesi di cui agli artt. 51-54 cod. pen.
Quanto al quarto motivo, sulla autoproduzione delle immagini da parte della minore, la Corte ha chiarito che il requisito della “utilizzazione” del minore ai fini della produzione del materiale pedopornografico sussiste anche quando le immagini sono state autoprodotte, purché il minore sia stato determinato a compiere tali atti dalla condotta dell’imputato, come nel caso di specie. Infine, in ordine al quinto motivo sulla quantificazione della pena, la Corte ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente interpretato l’operato del giudice di primo grado, che aveva implicitamente tenuto conto delle attenuanti generiche anche nell’aumento per la continuazione, data la modesta entità di tale aumento. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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