Compensazione IVA non è pagamento: niente revisione del patteggiamento (Cass. pen. Sez. III n. 539 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, chiesta per sopravvenienza o scoperta di nuove prove, impone una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio del rito alternativo. Gli elementi addotti devono essere idonei a dimostrare una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., applicabile al patteggiamento. La compensazione legale del debito IVA con crediti del contribuente non integra la causa di non punibilità dell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000: essa è modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento e non costituisce pagamento del debito.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata, ai sensi degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, alla pena di mesi quattro di reclusione con sospensione condizionale, per il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso, quale legale rappresentante della società, di versare l’IVA dell’anno d’imposta 2017. La sentenza, emessa dal Tribunale di Cassino il 14 luglio 2022, era divenuta irrevocabile il 14 settembre 2022.
La difesa proponeva richiesta di revisione fondandola sulla sopravvenuta scoperta di un modello F24, con cui la società, aderendo all’accertamento dell’ufficio finanziario, aveva estinto il debito IVA mediante compensazione tributaria, poi riconosciuta dall’Agenzia delle entrate. La Corte di appello di Perugia, con ordinanza del 30 aprile 2024, dichiarava inammissibile la richiesta per manifesta infondatezza. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, nella revisione della sentenza di patteggiamento, le nuove prove vanno valutate alla luce della regola di giudizio propria del rito alternativo e devono dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento secondo il parametro dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 12096 del 2021; Sez. 6 n. 5238 del 2018; Sez. 6 n. 10299 del 2013).
Il principio risponde a un’esigenza di coerenza interna del sistema processuale: da un lato il soddisfacimento delle istanze di giustizia e la riparazione dell’errore, dall’altro il divieto che la riparazione diventi lo strumento per recuperare ciò a cui si è consapevolmente rinunciato scegliendo il rito alternativo (Sez. 6 n. 31374 del 2011). Il giudice di legittimità esclude che la sommarietà del vaglio preliminare sia di per sé illegittima.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità e ribadisce un principio sostanziale già affermato: la compensazione legale del debito IVA con crediti del contribuente non integra la causa di non punibilità dell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000, poiché costituisce un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento e non una forma di pagamento del debito, richiesto espressamente dalla norma (Sez. 3 n. 39122 del 2023; Sez. 3 n. 17806 del 2020).
La Corte pone in evidenza il dato letterale: l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 prevede la non punibilità quando i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito di procedure conciliative, adesione all’accertamento o ravvedimento operoso. La compensazione, pur avendo efficacia estintiva sul piano tributario, non equivale a pagamento ai fini della causa di non punibilità. Di qui l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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