Limite di età per elisoccorritori non sproporzionato né discriminatorio (TAR Lazio n. 3567 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite massimo di età per l’accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fissato dall’art. 21, comma 1, lett. a), del D.M. 6 febbraio 2024 n. 49 in 35 anni ed elevato a 40 anni in prima applicazione dall’art. 27, comma 2, non contrasta con il divieto di discriminazione in ragione dell’età di cui alla direttiva 2000/78/CE. Il requisito anagrafico, letto alla luce della giurisprudenza unionale, non è sproporzionato quando risponde all’esigenza di reclutare personale in condizioni psicofisiche ottimali per mansioni ad alta performance operativa e di assicurare una ricaduta produttiva di lungo periodo alla costosa formazione tecnica. La deroga al divieto di limiti di età per l’accesso ai concorsi pubblici è espressamente consentita dall’art. 3, comma 6, legge n. 127/1997, ove connessa alla natura del servizio o a oggettive necessità dell’amministrazione. Il regolamento ministeriale non è soggetto a obbligo motivazionale, partecipando della natura degli atti normativi.

Il Fatto

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, in data 30.01.2025, bandiva una selezione interna per la copertura di 45 posti nel ruolo degli elisoccorritori, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale. Il bando, adottato sul presupposto del D.M. 6 febbraio 2024 n. 49, richiedeva tra i requisiti di ammissione un’età non superiore a 40 anni, in applicazione della disposizione transitoria che eleva temporaneamente il limite dai 35 ai 40 anni.

Il ricorrente, Vigile del fuoco in possesso della specializzazione speleo-alpino-fluviale, lamentava di perdere per il limite anagrafico la possibilità di accedere al ruolo di elisoccorritore, nonostante un percorso formativo pluriennale. Impugnava pertanto il bando, l’art. 21, comma 1, lett. a) e l’art. 27, comma 2 del citato D.M., deducendo la violazione dell’art. 3, comma 6, legge n. 127/1997, della direttiva 2000/78/CE, dell’art. 97 Cost. e dei principi di non discriminazione, ragionevolezza e proporzione. Nelle more, con ordinanza collegiale n. 2796 del 22.05.2025, il TAR accoglieva la domanda cautelare disponendo l’ammissione con riserva, anche in soprannumero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dalla ricostruzione della disciplina di settore. Il ruolo degli elisoccorritori è stato introdotto dal d.lgs. n. 127/2018, che ha novellato l’art. 249, comma 1, d.lgs. n. 217/2005, inquadrando in tale ruolo, a domanda, il personale già in possesso della specializzazione speleo-alpino-fluviale di livello 2B impiegato nei reparti volo. La scelta di attivare o meno i corsi è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, che valuta esigenze di organico, risorse, istruttori disponibili e priorità istituzionali del soccorso pubblico.

Quanto al profilo euro-unitario, il TAR ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE 13.11.2014, causa C-416/13, che in via generale aveva ravvisato il contrasto della norma nazionale sul limite di età. Ha però richiamato la successiva sentenza 17.11.2022, causa C-304/21, secondo cui la direttiva 2000/78/CE osta al limite massimo di età solo se le funzioni effettivamente esercitate non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora le richiedano, se il requisito impone un onere sproporzionato.

Il Collegio ha quindi verificato la proporzionalità nel caso concreto, con esito negativo. La formazione già svolta dal ricorrente non è stata inutile, avendo egli acquisito la specializzazione nel soccorso in grotte, montagne e fiumi, ambito distinto da quello degli elisoccorritori. L’attesa di accedere al livello 2B non decorre dal 2014, ma dal 2018, anno di entrata in vigore della riforma istitutiva del ruolo. Il limite anagrafico risponde a ragioni congrue: reclutare aspiranti giovani in condizioni psicofisiche ottimali per mansioni ad alta performance operativa, e garantire una ricaduta produttiva di lungo periodo alla costosa formazione tecnica, evitando che l’immissione di ultraquarantenni risulti antieconomica per il minor periodo di servizio fino al limite pensionabile.

Il TAR ha poi escluso la violazione dell’art. 3, comma 6, legge n. 127/1997, che consente deroghe ai limiti di età connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell’amministrazione. Ha escluso altresì il contrasto con l’art. 97 Cost. e con i principi di non discriminazione, ragionevolezza e proporzione, ritenendo le ragioni del limite congrue e plausibili. Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio ha osservato che il D.M. n. 49/2024 è un regolamento, per il quale non sussiste onere motivazionale, condividendo la natura degli atti normativi di cui all’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990, con richiamo a Cons. Stato n. 7904 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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