Ottemperanza per la Carta del docente: nomina del commissario ad acta e rigetto dell’astreinte (TAR Sardegna n. 280 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza di condanna, il giudice amministrativo, accertata la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, accoglie il ricorso e assegna all’amministrazione un termine per adempiere, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere legittimamente respinta qualora sussistano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di erogazione del beneficio e la sua natura non alimentare.
Il Fatto
Un docente di ruolo agiva dinanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, per vedersi riconoscere il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021. Il giudice ordinario accoglieva la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente l’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi.
A seguito della notifica della sentenza all’amministrazione, avvenuta in data 01.08.2025, e del decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, il docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificando l’avvenuta notifica del titolo esecutivo e la sua natura di giudicato, come da attestazione della cancelleria del giudice del lavoro. Ha quindi dichiarato fondato il ricorso, disponendo che il Ministero desse completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni, con la nomina immediata del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il Collegio ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escludere la penalità di mora qualora sussistano “altre ragioni ostative”. Nella specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti, e nella natura del beneficio, configurato non come mezzo di sostentamento ma come incentivo eventuale e facoltativo.
Conseguentemente, la domanda accessoria è stata respinta. Le spese di lite, in considerazione della serialità del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in misura ridotta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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