Deposito telematico degli atti e improcedibilità del ricorso in cassazione (Cass. civ. Sez. Un. n. 13056 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il deposito degli atti introduttivi deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ., introdotto dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149/2022 e modificato dalla legge n. 197/2022. La norma contempla una sola eccezione, circoscritta al caso in cui il giudice ordini il deposito di copia cartacea di singoli atti per ragioni specifiche. Il deposito cartaceo del ricorso, in difetto di tale ordine, importa la preclusione alla procedibilità del processo, con declaratoria di improcedibilità. L’improcedibilità prevale sul vaglio delle ragioni di inammissibilità e, in difetto di costituzione della parte intimata, non segue il governo delle spese di lite.
Il Fatto
Una professionista, cancellata dall’Albo degli Avvocati del proprio Ordine con delibera del settembre 2022, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la cancellazione definitiva. Il ricorso è sottoscritto personalmente dalla ricorrente nella asserita qualità di avvocato, con dichiarazione di difendersi in proprio, ed è trasmesso all’Ufficio Protocollo della Corte a mezzo del servizio postale.
Il Consiglio Nazionale Forense rimane intimato. La questione approda alle Sezioni Unite, investite tanto dei profili attinenti alla legittimazione della ricorrente, quanto della verifica sulla regolare instaurazione del giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso presenta plurime ragioni di inammissibilità. La ricorrente, cancellata dall’Albo, sottoscrive l’atto nella qualità di avvocato pur in mancanza di ius postulandi: l’iscrizione a un Albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione, secondo l’art. 2 della legge n. 247/2012, come affermato dalle Sezioni Unite n. 22246 del 2022. Non risulta inoltre allegata rituale procura conferita ad altro difensore, né rileva la comunicazione di rinuncia al mandato pervenuta via mail.
La Corte rileva poi che non è allegata al ricorso la sentenza impugnata, indicata solo nel corpo dell’atto con riferimento a un documento diverso nel foliario. Il ricorso difetta altresì dei requisiti di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., per la genericità della esposizione dei fatti processuali e delle censure, articolate in due motivi privi di specificità, in violazione del principio per cui il giudizio di cassazione è a critica vincolata attraverso i motivi dell’art. 360 cod. proc. civ.. Manca infine la notificazione al Procuratore Generale e al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Su tutte queste ragioni è però prevalente il vaglio di procedibilità. L’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi è stato esteso al giudizio di cassazione dal 1° gennaio 2023. L’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ. impone il deposito degli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche e contempla una sola eccezione, circoscritta al caso in cui il giudice ordini il deposito di copia cartacea di singoli atti per ragioni specifiche.
Nella specie tale istanza non è intervenuta. Il contenuto letterale della norma, la sua finalità di generalizzata digitalizzazione e l’introduzione di una sola ipotesi di deroga motivata escludono efficacia al deposito cartaceo. Il ricorso non depositato in cancelleria in forma telematica importa dunque la preclusione alla procedibilità, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 22074 del 2023 e n. 33959 del 2023.
La Corte dichiara pertanto improcedibile il ricorso. Alla declaratoria non segue il governo delle spese, essendo il Consiglio Nazionale Forense rimasto intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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