Prova della proprietà e preclusioni processuali nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 6660 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La prova documentale delle condizioni dell’azione è soggetta alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio, ancorché tali condizioni siano verificabili fino al momento della decisione. La qualificazione del proprietario come condizione dell’azione non esime la parte dall’onere di rispettare i termini di produzione, con la conseguenza che il documento allegato oltre i termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. è tardivo e non è utilizzabile ai fini della decisione. Nel giudizio di legittimità, inoltre, è irricevibile qualsiasi attività istruttoria, sia pure documentale, essendo inammissibile ex art. 372 cod. proc. civ. la produzione di documenti volti a provare la condizione dell’azione esercitata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva citato in giudizio due società di telecomunicazioni lamentando l’installazione abusiva di una stazione radio base su un terreno di sua proprietà, con un parziale sconfinamento su di esso e sul fondo confinante. Chiedeva la rimozione dell’impianto e il ripristino dei luoghi o, in subordine, il pagamento di un canone per la concessione e locazione del terreno.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la decisione. I giudici di merito hanno accolto solo in diritto la qualificazione della fattispecie sotto l’art. 936 cod. civ., escludendo l’art. 938 cod. civ., ma hanno ritenuto non provata né la proprietà dell’area né l’estensione dello sconfinamento, rilevando la tardività del titolo di proprietà prodotto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente sostiene che la qualità di proprietario integra una condizione dell’azione, verificabile fino alla decisione e non assoggettata agli stessi limiti probatori dei presupposti processuali. Il ricorrente richiama l’orientamento secondo cui tale condizione deve sussistere al momento della decisione.
La Suprema Corte non nega il principio, ma ne delimita la portata sul piano probatorio. La circostanza che la proprietà sia verificabile fino alla decisione non esime la parte dall’onere di rispettare le preclusioni processuali in tema di prova. La domanda era fondata sull’occupazione di un fondo identificato e la convenuta aveva contestato la mancata prova della proprietà.
Il titolo di proprietà era stato prodotto solo con la memoria conclusionale, oltre i termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.. Il giudice di merito ha quindi correttamente rilevato la tardività della produzione e non ne ha tenuto conto.
La Corte richiama il proprio precedente Cass. n. 4863/2010, secondo cui la prova documentale delle condizioni dell’azione è soggetta alle regole preclusive di ciascun grado e nel giudizio di legittimità è irricevibile, ex art. 372 cod. proc. civ., la produzione di documenti volti a provare la condizione dell’azione esercitata.
Il primo motivo è pertanto infondato. Il rigetto travolge le altre censure, che attengono alla valutazione delle perizie e alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio: il secondo e il terzo motivo perdono rilevanza decisoria e sono dichiarati assorbiti. Il ricorrente è condannato alle spese, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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