L’azione revocatoria verso pagamenti ante-ammissione al concordato e consecuzione delle procedure (Cass. civ. Sez. 1 n. 16873 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di consecuzione delle procedure impone di riferire il periodo sospetto per l’azione revocatoria all’anno antecedente la data di ammissione al concordato preventivo, e non alla successiva dichiarazione di fallimento. In assenza di una disciplina transitoria che disponga altrimenti, trova applicazione il testo dell’art. 67 legge fall. vigente al momento della dichiarazione di fallimento, e non quello modificato dal d.l. n. 35/2005, le cui disposizioni si applicano solo alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la sua entrata in vigore. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che miri a rimettere in discussione il giudizio di fatto sulla scientia decoctionis, già espresso motivatamente e in doppia conforme dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in data 7.2.2005, dichiarò il fallimento di una società, previa risoluzione del concordato preventivo cui la stessa era stata ammessa il 16.11.1998. Il curatore fallimentare propose, nei confronti di un’impresa di spedizioni, un’azione revocatoria avente ad oggetto pagamenti, per complessivi € 24.716,52, effettuati dalla fallita in favore della convenuta nell’ultimo anno anteriore alla data di ammissione al concordato preventivo.
Il tribunale accolse la domanda per il minor importo di € 22.185,32. La sentenza, impugnata dalla società convenuta, fu sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello, che riformò solo la condanna al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Avverso la sentenza della corte territoriale, la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita del ricorso, ha esaminato la proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che qualificava i motivi di ricorso come inammissibili. Il primo motivo, pur deducendo la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 67 legge fall., era privo di specificità e autosufficienza, non emergendo dalla sentenza impugnata la revoca di pagamenti eseguiti al di fuori del periodo sospetto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il giudizio sulla scientia decoctionis è un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della motivazione. Nel caso di specie, la valutazione espressa dalla corte d’appello risultava plausibile e adeguata, oltre che resa in doppia conforme con il tribunale, sicché ogni diversa considerazione era preclusa in cassazione.
La Suprema Corte ha altresì precisato che, essendo il fallimento stato dichiarato in data antecedente alla riforma di cui al d.l. n. 35/2005, trova applicazione il testo dell’art. 67 legge fall. previgente. Difatti, l’art. 2, comma 2, del decreto limita l’applicabilità delle nuove disposizioni alle azioni revocatorie proposte in procedure iniziate dopo la sua entrata in vigore.
In virtù del principio di consecuzione delle procedure, il periodo sospetto è stato correttamente individuato dai giudici di merito nell’anno antecedente l’ammissione al concordato preventivo. Avendo la ricorrente omesso di replicare con memoria agli argomenti posti a fondamento della proposta, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna al pagamento delle spese e alle sanzioni previste dagli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c.
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Nota della Redazione
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