Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 4879 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il sopravvenuto difetto di interesse è causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all’impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese. La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., in quanto il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen..

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 12 settembre 2024, respinge l’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata per espiare una pena residua, ritenendo insussistenti le condizioni per la concessione a causa della irreperibilità dell’istante e della mancata indicazione di un domicilio certo, anche ai fini dei necessari accertamenti.

Avverso l’ordinanza il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità del provvedimento quanto al giudizio di irreperibilità e lamentando l’eccessiva durata del procedimento di esecuzione. Nelle more dell’impugnazione, il difensore deposita dichiarazione di rinuncia al ricorso, con procura speciale, rappresentando che l’istante ha nel frattempo ottenuto la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale ed è stato immediatamente scarcerato, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la circostanza sopravvenuta riferita dal difensore fa venir meno l’interesse ad una decisione in merito alla legittimità del provvedimento che aveva negato la concessione della misura. La diversa decisione, intervenuta successivamente, instaura infatti un nuovo iter procedimentale, su cui il ricorso proposto non potrebbe più incidere in alcun senso.

Su questa premessa il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. per la sopravvenuta carenza di interesse. La Corte richiama il principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni, il sopravvenuto difetto di interesse è causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all’impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, Rv. 271806).

Quanto alle conseguenze economiche, la declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di una mancanza di interesse sopravvenuta e non imputabile a colpa del ricorrente. La Corte richiama sul punto il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, poiché il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549).

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia di condanna accessoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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