Limite alla spesa per il personale sanitario riferito all’aggregato regionale (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 9 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il limite di spesa per il personale previsto dall’art. 11, comma 1, del d.l. n. 35/2019 deve essere riferito alla Regione, tenuta a governare, a livello aggregato, la spesa del personale di tutti gli enti del servizio sanitario regionale. Il limite di cui all’art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 è ancora produttivo di effetti, ma in via meramente alternativa ed ampliativa, al solo fine di assicurare agli enti un più ampio margine di spesa rispetto a quello derivante dall’applicazione della disciplina del 2019. Ne consegue che l’accertamento del superamento del tetto va condotto dalle Sezioni regionali di controllo a livello regionale, oppure a livello individuale ma con rimessione alla Regione delle conseguenti determinazioni.
Il Fatto
La questione di massima origina dal controllo sul bilancio di esercizio di un’azienda sanitaria locale, svolto dalla competente Sezione regionale ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012. In sede di verifica era emerso il superamento sia del tetto di spesa del 2019 sia di quello della legge finanziaria 2010.
La Sezione regionale ha sospeso la pronuncia e ha sottoposto al Presidente della Corte dei conti due quesiti: se il limite di spesa debba intendersi riferito al singolo ente del servizio sanitario regionale o alla Regione in senso aggregato; e quale sia il rapporto tra il parametro del 2019 e quello del 2009. Il deferimento è avvenuto con ordinanza presidenziale, per la pronuncia di orientamento generale della Sezione delle autonomie.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla constatazione che la giurisprudenza contabile non aveva assunto una posizione espressa sul tema. In numerosi controlli il superamento dei parametri era stato accertato a livello di singola azienda, con invito all’ente scrutinato ad adottare le misure correttive. In altri casi la verifica era stata condotta con deliberazioni cumulative su tutti gli enti del servizio sanitario regionale, o con pronunce riferite alla singola azienda ma con rinvio a successivi controlli sulla Regione.
Sul piano testuale, la Corte valorizza la formula dell’art. 11, comma 1, del d.l. n. 35/2019, che riferisce l’obbligo agli “enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni” e prevede che gli incrementi del fondo sanitario siano disposti “a livello regionale”. La stessa norma subordina le ulteriori variazioni del 5 per cento alla emersione di fabbisogni “nella singola Regione”, confermando che il baricentro del sistema è l’aggregato regionale.
La Sezione richiama la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 89 del 2019 e la sentenza n. 52 del 2010, secondo cui i vincoli alla spesa di personale degli enti sanitari integrano un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e sono legittimamente imposti dallo Stato. L’adempimento, osserva la Corte, riguarda la Regione, nei cui confronti è posto l’accertamento dell’effettivo conseguimento degli obiettivi.
Ne deriva che il limite opera a livello regionale, ove vengono fissati indirizzi e obiettivi e ove il risultato aggregato si determina come sommatoria dei comportamenti delle singole aziende, con possibile compensazione tra enti. Le Sezioni regionali che accertino il superamento sul piano individuale dovranno “far risalire” l’esame al livello aggregato, in sede di parifica del rendiconto o di delibera sul bilancio consolidato regionale, garantendo il contraddittorio con la Regione.
Quanto al secondo quesito, il tetto della legge n. 191/2009 è richiamato “se superiore” e si pone come parametro non cumulativo ma alternativo, destinato unicamente ad ampliare la capacità di spesa. La Sezione osserva che tale conclusione è confermata dall’art. 5 del d.l. n. 73/2024, che ha ampliato le facoltà assunzionali “compatibilmente con la programmazione regionale”, ribadendo la rilevanza del vincolo di aggregato.
Nota della Redazione
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