Inammissibile il parere sulla transazione che rinuncia a interessi e rivalutazione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 128 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è esercitabile solo entro rigorosi limiti oggettivi. Il quesito deve attenere alla materia della contabilità pubblica, intesa come disciplina dei bilanci e dei relativi equilibri, dell’acquisizione delle entrate, della gestione delle spese e del patrimonio. Le materie estranee a tale nucleo possono esservi ricondotte solo se riflettono problemi interpretativi di norme recanti limiti o divieti strumentali al coordinamento della finanza pubblica. La richiesta è inoltre inammissibile quando difetta dei requisiti di generalità e astrattezza, o quando tende ad avallare determinazioni amministrative in itinere, trasformando la Corte in organo di co-amministrazione.
Il Fatto
Un Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo in ordine a una possibile transazione con un debitore. L’Ente vanta un credito verso privati a titolo di recupero del maggior indennizzo da esproprio, già pagato in forza di sentenza di condanna, e ha avviato la negoziazione assistita. Il debitore ha proposto di pagare l’intera sorte capitale in un’unica soluzione, escludendo interessi e rivalutazione monetaria.
Il quesito chiede se la transazione che rinunci alla metà degli interessi legali e della rivalutazione, maturati da oltre un decennio, possa non essere considerata diseconomica e quindi non fonte di responsabilità erariale per la Giunta comunale. La richiesta invoca l’art. 1965 cod. civ. per sostenere che l’abbattimento del credito sterilizza il rischio di mancata riscossione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che consente a regioni ed enti locali di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. Ricorda gli indirizzi della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 e le deliberazioni n. 5/2006, n. 3/2014 e n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite. La nozione di contabilità pubblica è ampia, ma non si estende a ogni settore dell’azione amministrativa.
La Corte rileva che le materie estranee al nucleo originario possono essere ricondotte alla contabilità pubblica solo se investono norme recanti limiti o divieti strumentali al coordinamento della finanza pubblica. Il quesito, invece, riguarda la scelta dell’Amministrazione di addivenire a una transazione: si tratta di una valutazione gestionale, non dell’interpretazione di una norma contabile.
La Sezione osserva che l’attinenza alla contabilità pubblica non esaurisce il giudizio di ammissibilità. Occorre verificare la generalità e astrattezza del quesito, quale secondo filtro elaborato dalla magistratura contabile. Solo le richieste volte a ottenere l’esame di questioni in astratto e su temi generali integrano il presupposto della funzione consultiva.
La Corte esclude ogni forma di co-amministrazione e ogni interferenza, anche potenziale, con le funzioni requirenti e giurisdizionali. Il parere non può riguardare condotte suscettibili di esame giurisdizionale, contabile o tributario, né quesiti che implichino valutazioni di comportamenti oggetto di eventuali iniziative della Procura contabile.
Nel caso concreto, il quesito è inammissibile sotto il profilo oggettivo. Esso non attiene alla contabilità pubblica e difetta di generalità e astrattezza, mirando a definire se la transazione sia fonte di responsabilità erariale. La funzione consultiva non può rivolgersi a interventi volti ad avallare determinazioni in itinere, come quella proposta dall’Ente.
Nota della Redazione
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