Incarichi di consulenza e adempimenti dell’art 1 comma 173 l 266 2005 (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 111 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo, nell’esercizio della funzione di controllo sugli enti locali, può adottare e aggiornare linee applicative e organizzative dirette a chiarire i profili sostanziali e procedimentali degli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 173, l. n. 266/2005 in materia di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. L’aggiornamento delle linee guida non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma precisa le modalità di trasmissione degli atti di spesa alla Sezione. Le amministrazioni destinatarie sono invitate a una ricognizione urgente degli atti riconducibili alla fattispecie, al fine di trasmetterli ove non vi abbiano ancora provveduto.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana, nell’ambito del programma di controllo approvato per il 2025 con la propria deliberazione n. 61/2025/INPR, ha ritenuto di procedere all’aggiornamento e all’integrazione delle linee applicative e organizzative già approvate con la deliberazione n. 71/2023/INPR. L’intervento è volto a chiarire alcuni profili, sostanziali e procedimentali, di attuazione del disposto dell’art. 1, comma 173, l. n. 266/2005, che pone a carico degli enti locali specifici adempimenti in materia di incarichi di collaborazione e consulenza e di spese di rappresentanza.
La questione giunge all’adunanza della Sezione non per effetto di un giudizio, ma nell’esercizio della funzione di controllo. Il Magistrato istruttore ha formulato osservazioni in sede di deferimento, e il Presidente della Sezione ha convocato l’adunanza con l’ordinanza n. 52/2025. Il Collegio è chiamato ad approvare il documento di aggiornamento e a definire le modalità della sua diffusione presso le amministrazioni interessate.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro costituzionale di riferimento, richiamando l’art. 100, secondo comma, della Costituzione e gli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, della Costituzione. Su tale base, il controllo sugli atti di spesa degli enti locali si raccorda ai vincoli di equilibrio di bilancio e di corretta gestione delle risorse pubbliche.
Il fondamento normativo del controllo è individuato nell’art. 1, comma 173, l. n. 266/2005, che impone alle amministrazioni di trasmettere alla competente Sezione regionale gli atti di spesa relativi a incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. La Sezione richiama inoltre l’art. 3, comma 8, l. n. 20/1994 e l’art. 16, comma 3, d.l. n. 152/1991, convertito dalla l. n. 203/1991, che attribuiscono alla Corte il potere di richiedere atti o notizie e di disporre ispezioni e accertamenti diretti, anche a mezzo della Guardia di finanza.
Il Collegio ricostruisce il quadro ordinamentale applicabile, richiamando il d.lgs. n. 267/2000 in materia di ordinamento degli enti locali, la l. n. 131/2003, l’art. 6 d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, e il d.lgs. n. 36/2023, recante il Codice dei contratti pubblici. Su tali basi si salda il rapporto tra disciplina dei contratti e controlli sulla spesa per incarichi esterni.
L’aggiornamento delle linee guida non innova quindi il quadro degli obblighi, ma ne precisa l’attuazione: profili sostanziali, relativi alla riconducibilità degli atti alle fattispecie previste, e profili procedimentali, relativi alle modalità e ai tempi della trasmissione. La Sezione invita le amministrazioni a una ricognizione urgente degli atti adottati riconducibili all’art. 1, comma 173, l. n. 266/2005, al fine di inviarli ove non si sia ancora proceduto.
Il Collegio ordina infine la trasmissione della deliberazione, a cura del Servizio di supporto e mediante posta elettronica certificata, a tutte le amministrazioni pubbliche aventi sede in Sicilia: alla Regione e ai suoi dirigenti, ai comuni e ai loro organi, alla città metropolitana, ai liberi consorzi, alle unioni di comuni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, alle camere di commercio e agli organi di vertice degli enti strumentali. È previsto l’invito a darne ampia diffusione presso gli enti strumentali, i revisori dei conti e i collegi sindacali, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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