Mancato riconoscimento della causa di servizio e valore del parere del Collegio medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 111 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata di reversibilità, il parere del Collegio medico-legale, incaricato dal giudice contabile, costituisce un elemento di valutazione centrale quando sia stato espresso in seguito a una procedura formalmente corretta, che abbia assicurato il contraddittorio tra le parti, e risulti congruamente motivato, completo ed esauriente ai fini del decidere. Il giudice non ha l’obbligo di discostarsi da tale parere qualora esso sia basato sull’approfondita disamina della documentazione, anche sanitaria, e su valutazioni logiche ed adeguate. Le consulenze tecnico-mediche di parte prodotte dal ricorrente solo dopo il deposito del parere del Collegio e al di fuori delle operazioni peritali sono inammissibili, in quanto la sede per controdedurre è esclusivamente quella delle operazioni stesse, svolte in contraddittorio con il consulente della parte resistente. La mancata dimostrazione della presenza di situazioni lavorative stressogene e la natura multifattoriale della patologia, ove emergano, escludono la configurabilità del nesso eziologico tra attività di servizio e infermità.
Il Fatto
La ricorrente, moglie ed erede legittima del de cuius, ex dipendente del Ministero dell’Interno – Polizia di Stato, aveva chiesto all’Amministrazione e all’INPS il riconoscimento dell’infermità del proprio dante causa quale dipendente da causa di servizio, ai fini dell’attribuzione della pensione privilegiata di reversibilità ai sensi del DPR 1092/73. La C.M.O. aveva ascritto la patologia alla 1^ categoria della Tabella A, mentre il Comitato di Verifica per le cause di servizio, nell’adunanza n. 2538 del 22.10.2021, ne aveva escluso la dipendenza da fatti di servizio. Il Ministero rigettava l’istanza e l’INPS restava silente, determinando la proposizione del ricorso dinanzi al giudice contabile.
La ricorrente aveva quindi radicato il giudizio chiedendo, previa CTU, l’accertamento del nesso di causalità e la condanna dell’INPS alla corresponsione della pensione privilegiata di reversibilità. Il Ministero dell’Interno e l’INPS si costituivano, opponendosi all’ammissione della consulenza tecnica e insistendo sulla natura vincolante del parere del Comitato di Verifica. Il Giudice unico delle pensioni disponeva, con ordinanza, l’incarico al Collegio medico-legale della Sezione speciale della Corte dei Conti.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha preliminarmente escluso la sussistenza di fondate ragioni per disporre una nuova CTU, ritenendo il parere del Collegio medico-legale pienamente utilizzabile: espresso in seguito a una procedura formalmente corretta e atta ad assicurare il contraddittorio tra le parti, esso risulta nel merito congruamente motivato, completo ed esauriente ai fini del decidere. La conclusione del Collegio è stata nel senso della non dipendenza dell’infermità da causa di servizio, per la difficoltà di collegare eziologicamente l’attività di servizio svolta dal de cuius alla patologia, non definita in dettaglio dal punto di vista nosologico. Da un lato, l’analisi dell’attività lavorativa non consentiva di accertare la presenza di situazioni lavorative stressogene; dall’altro, è emerso che la patologia ha una genesi multifattoriale, in cui rilievo determinante e preminente assumevano fattori personali, escludendo così qualsiasi ruolo causale attribuibile al servizio prestato.
Il decidente ha quindi ritenuto di non discostarsi dal parere del Collegio medico-legale, evidenziando come questo fosse basato sull’approfondita disamina della documentazione e su valutazioni logiche e adeguate, nel pieno rispetto del contraddittorio. In particolare, il Collegio aveva esaminato anche l’elaborato del consulente di parte della ricorrente, pur non avendo questi presenziato alle operazioni peritali. Del nuovo parere medico-legale di parte, prodotto dopo il deposito del parere del CML e della memoria non autorizzata, il Giudice ha disposto la non utilizzabilità, in quanto la sede per controdedurre era esclusivamente quella delle operazioni peritali, pena la violazione del contraddittorio.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di giudizio, data la natura della controversia.
Nota della Redazione
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