Controllo PNRR e obbligo di aggiornamento della piattaforma ReGiS (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 112 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sull’attuazione del PNRR, esercitato ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 e dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, non si esaurisce nella verifica della regolarità formale della spesa, ma investe l’efficacia dell’azione amministrativa nel perseguimento degli obiettivi e delle milestone del Piano. L’ente beneficiario è tenuto a garantire la coerenza dei dati inseriti nella piattaforma ReGiS, quale presupposto della corretta rendicontazione delle risorse. Le criticità organizzative, comprese quelle relative al personale assegnato ai progetti, rilevano come fattori di rischio per il rispetto dei tempi di realizzazione. Il referto si conclude con un invito all’Amministrazione, formulato nell’ambito della sua discrezionalità, e non con una pronuncia sanzionatoria o di condanna.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana ha esaminato l’attuazione del PNRR da parte di un Comune siciliano alla data del 30.06.2024. Il controllo è stato avviato nell’ambito della programmazione dell’attività di controllo definita con deliberazione n. 51/INPR per l’anno 2024.
La Sezione ha acquisito i riscontri istruttori dell’Ente con note del 23.07.2024 e del 27.09.2024, in risposta a una richiesta del 04.06.2024. Al fine di garantire il pieno contraddittorio, in data 05.03.2025 è stata inviata all’Ente la bozza di referto, con invito a presentare osservazioni. L’Ente ha depositato le proprie controdeduzioni, acquisite al protocollo del 14.03.2025. Il Magistrato Istruttore ha quindi formulato richiesta di deferimento, e il Presidente ha convocato l’adunanza con ordinanza n. 52/2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato lo stato di attuazione dei progetti finanziati con risorse PNRR, ricostruendo i dati forniti dall’Ente e le osservazioni presentate in sede di contraddittorio. Il percorso di controllo si è articolato secondo le coordinate fissate dall’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, che assegna alla Corte il controllo sulla gestione dell’impiego delle risorse del Piano.
Dall’istruttoria sono emerse tre aree di criticità. La prima riguarda la percentuale dei pagamenti rispetto alle risorse accertate, ritenuta non adeguata. La seconda concerne la presenza di discordanze nei dati caricati sulla piattaforma ReGiS, la cui eliminazione è condizione per una rendicontazione attendibile. La terza attiene alle difficoltà operative legate al personale assegnato alla realizzazione dei progetti.
La Corte ha valutato le controdeduzioni dell’Ente, ma ha confermato la persistenza delle criticità rilevate, ritenendole meritevoli di segnalazione. Il provvedimento si sostanzia in un referto approvato dalla Sezione, che non adotta misure coattive ma indirizza l’Amministrazione verso gli interventi correttivi necessari.
In questa prospettiva, la Sezione ha rivolto all’Ente un invito, da esercitarsi nell’ambito della propria discrezionalità, a incrementare la percentuale dei pagamenti rispetto alle risorse accertate, ad aggiornare la piattaforma ReGiS eliminando le discordanze accertate e a superare le criticità relative al personale. Un autonomo invito è stato indirizzato al Segretario generale, nell’esercizio dell’attività di coordinamento, per dare attuazione alla deliberazione.
La Corte ha infine disposto la trasmissione della pronuncia al Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di revisione dell’Ente, nonché la sua pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 33/2013. Il referto è stato così approvato con deliberazione depositata in Segreteria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.