Contributi figurativi CIGS riconosciuti al pensionato per gli anni 1978-1979 (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 22 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’accredito della contribuzione figurativa per il periodo di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria non è soggetto a prescrizione, poiché si tratta di un diritto che non si aziona su domanda del lavoratore ma va riconosciuto automaticamente al verificarsi degli eventi previsti dalla legge. L’eventuale omissione, da parte del datore di lavoro, della trasmissione del modello richiesto dall’ente previdenziale non può essere posta a carico del lavoratore, né giustifica il diniego dell’accredito quando la pubblica amministrazione, che ha erogato il trattamento di integrazione salariale, avrebbe potuto e dovuto acquisire la documentazione presso i propri uffici. La mancanza del modello può essere superata da certificazioni e atti che, valutati congiuntamente, comprovino lo svolgimento del rapporto e la collocazione in Cassa Integrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, in quiescenza dal 1° luglio 2021, ha chiesto all’INPS il riconoscimento e l’accreditamento dei contributi figurativi che assumeva spettargli quale lavoratore subordinato posto in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria dal 1° febbraio 1978 al 16 gennaio 1981, con il conseguente ricalcolo della pensione in godimento, gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione. La pretesa riguardava il periodo di lavoro alle dipendenze di una società privata, precedente all’assunzione presso enti pubblici.

Dopo una segnalazione rimasta senza risposta e una corrispondenza con la sede INPS, che aveva negato l’accredito per l’assenza del modello inviato dal datore di lavoro, il ricorrente aveva adito il Giudice del lavoro. Questi ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza del 16 settembre 2023, sicché la causa è stata riassunta davanti alla Corte dei conti. L’INPS, costituendosi, ha eccepito l’intervenuta prescrizione, ha poi riconosciuto i periodi del 1980 e del 1981, e si è opposto al riconoscimento dei restanti anni per carenza della documentazione prescritta.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente preso atto che l’INPS ha riconosciuto la pretesa con riferimento agli anni 1980 e 1981, per i quali non vi è più luogo a provvedere, essendosi verificata una cessata materia del contendere. La decisione si concentra quindi sui periodi residui, ossia il 1978 e il 1979.

L’eccezione di prescrizione è stata respinta. Il giudice ha qualificato il diritto all’accredito come diritto non soggetto a domanda, da riconoscere automaticamente al verificarsi degli eventi cui la legge ricollega la contribuzione figurativa. L’istituto previdenziale ha sostenuto l’applicabilità della disciplina della prescrizione dettata dalla legge n. 335/1995, richiamando in memoria Cass. civ. Sez. Lav. n. 2121/18, ma la tesi è stata disattesa.

Nel merito, la Corte ha rilevato che il datore di lavoro privato ha omesso di presentare il modello richiesto e che l’INPS, per gli anni in questione, esigeva la trasmissione del modello IGI 1, e dal 22 giugno 1975 del modello IGI 1/bis. Tale inadempimento, secondo il giudice, non può essere posto a carico del ricorrente, poiché il modello doveva essere compilato dal datore di lavoro, ormai cessato e non più in grado di provvedervi.

La Corte ha inoltre osservato che l’INPS, avendo corrisposto l’assegno di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nel periodo contestato, avrebbe dovuto acquisire al proprio interno gli atti necessari a dirimere la controversia, tanto più che l’istituto ha successivamente riconosciuto i periodi del 1980 e 1981 sulla base di documentazione imprecisa e non accurata, senza che di ciò potesse farsi carico il lavoratore.

Il giudice ha valorizzato il certificato dell’Assessorato regionale del Lavoro, attestante la frequenza, dal 3 settembre 1979 al 23 dicembre 1980, di un corso riservato ai lavoratori in C.I.G., da cui si desume l’inserimento in integrazione salariale almeno da alcuni mesi prima del settembre 1979, nonché le certificazioni INPS relative agli anni successivi ma recanti riferimento a quelli precedenti. Nel complesso, la documentazione è stata ritenuta idonea a superare la mancanza del modello. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente per il periodo dal 1° febbraio 1978 al 31 dicembre 1979, con riliquidazione della pensione, interessi legali e rivalutazione, e condanna dell’INPS alle spese di assistenza legale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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