Opposizione alla liquidazione del difensore d’ufficio: competenza monocratica del Capo dell’ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 22537 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, la pronuncia sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi al difensore spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del tribunale o della corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emanato la liquidazione impugnata. Tale giudice va identificato con il Presidente dell’ufficio giudiziario o con un giudice da questi delegato. Ne consegue che la decisione assunta in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., perché esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge.
Il Fatto
Un avvocato ha svolto attività difensiva in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una causa civile instaurata davanti al Tribunale di Foggia e poi davanti alla Corte d’Appello di Bari. Il professionista ha quindi chiesto la liquidazione del compenso con istanza ex art. 82 d.lgs. n. 115/2002.
La Corte d’Appello di Bari, con ordinanza collegiale del 02.05.2022, ha liquidato il compenso in misura ridotta rispetto alle pretese del difensore. L’avvocato ha proposto opposizione ex artt. 170 TUSG, 15 d.lgs. n. 150/2011 e 702-bis cod. proc. civ.; il Ministero della Giustizia è rimasto contumace. La Corte d’Appello, con ordinanza collegiale n. 1479/2022, ha rigettato l’opposizione. Avverso tale provvedimento il professionista ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità del provvedimento impugnato per essere stato emesso dalla Corte d’Appello di Bari in composizione collegiale, anziché in composizione monocratica nella persona del Capo dell’Ufficio cui l’opposizione era stata indirizzata.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, affermando che la decisione sull’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico, da identificare con il Presidente dell’ufficio giudiziario o con un giudice da questi delegato.
A sostegno del principio la Corte richiama un consolidato orientamento: Cass. Sez. 2, ordinanza n. 22795 del 12/09/2019, Cass. Sez. 6-2, ordinanza n. 18343 del 25/07/2017, cui si affiancano, in senso conforme, Cass. Sez. 2, ordinanza n. 6924 del 15.03.2025 e Cass. Sez. 2, ordinanza n. 19350 del 2022. Da tale indirizzo discende che la decisione assunta in composizione collegiale è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ.
La Corte ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti i restanti, e ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Presidente della Corte d’Appello di Bari per nuovo esame. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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