Insinuazione al passivo fondata su estratto di ruolo senza avvisi di addebito (Cass. civ. Sez. I n. 7518 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissibilità della domanda di insinuazione al passivo proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito previdenziale, non occorre che gli avvisi di addebito siano notificati, né che siano prodotti: è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo, che integra il titolo idoneo a fondare la pretesa. Il giudice del merito incorre pertanto in un vizio di motivazione, con conseguente cassazione del decreto, quando assume che gli avvisi di addebito non depositati costituiscano il titolo necessario all’ammissione, ponendo a carico dell’istante un onere documentale che la legge non prevede.
Il Fatto
La società di riscossione proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento di una s.r.l. per un credito contributivo fondato su due avvisi di addebito, per complessivi euro 55.368,02. Il giudice delegato rigettava la richiesta, riprendendo le osservazioni del curatore: l’estratto allegato non consentiva di individuare il periodo dell’omesso versamento e occorreva la produzione integrale dell’avviso di addebito.
Il Tribunale di Napoli, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, confermava il rigetto. Riteneva non sussistenti i presupposti per la chiamata in causa dell’Inps, richiamava l’abolizione della formazione e della consegna del ruolo e della cartella di pagamento, e osservava che non erano stati depositati né gli avvisi di addebito e le relative notifiche, né i documenti di supporto. La società impugnava il decreto con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, per la stretta connessione delle questioni. Il secondo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del d.P.R. n. 601 del 1973, dell’art. 5 del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, e dell’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010; il terzo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo.
Il Collegio richiama l’arresto delle Sezioni Unite n. 33408 dell’11.11.2021, secondo cui ai fini dell’ammissibilità della domanda di insinuazione e della verifica in sede fallimentare del credito tributario o previdenziale non occorre che gli avvisi di accertamento o di addebito siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo. Nella stessa direzione sono citate Cass. Sez. I n. 24589 del 02.10.2019 e Cass. Sez. VI-3 n. 11028 del 09.05.2018.
Su questa base la Corte rileva che dal decreto impugnato risulta che gli stessi organi del fallimento avevano dato atto, già nella fase di verifica del passivo, dell’avvenuta allegazione degli estratti di ruolo da parte della società istante, salvo poi sostenerne l’insufficienza. Ne consegue che gli estratti erano stati allegati e depositati già in quella fase.
Il provvedimento impugnato è dunque intrinsecamente errato, perché fondato sull’assunto che gli avvisi di addebito, non prodotti ma richiamati nel ricorso in opposizione, fossero il titolo necessario all’ammissione. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbito il primo e cassa il decreto con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.