Riserve appalto lavori pubblici: tempestività e fatti dannosi continuativi (Cass. civ. Sez. I n. 1215 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, le riserve dell’appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza dell’evento lesivo, e comunque nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. L’evento è percepibile con la normale diligenza: non rileva che il pregiudizio non abbia ancora prodotto un danno attuale, essendo sufficiente la sua obiettiva potenzialità dannosa. Solo la quantificazione del pregiudizio può essere operata in un momento successivo, anche al cessare del fatto lesivo. Le riserve non confermate sul conto finale si intendono abbandonate, e spetta all’impresa provare la loro tempestività. È inammissibile, perché meramente esplorativa, la CTU volta a supplire alle carenze delle allegazioni e delle offerte di prova della parte onerata.

Il Fatto

Una stazione appaltante aggiudicava a una società di costruzioni i lavori per la realizzazione di una circonvallazione. Il termine finale dei lavori veniva fissato in 558 giorni dalla consegna. Nel corso dell’esecuzione venivano redatte due perizie di variante; con la seconda il termine di ultimazione era prorogato, con atto di sottomissione sottoscritto dalla società appaltatrice senza alcuna riserva.

I lavori venivano ultimati con un ritardo di 431 giorni. La società iscriveva diverse riserve, alcune per la presenza di sottoservizi Enel e Telecom (riserve nn. 1, 5 e 6), altre per l’indebita applicazione della penale da ritardo (nn. 8, 10, 12 e 12/A), una per l’erronea contabilizzazione dello scavo a sezione obbligata (n. 7). Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’appello confermava, reputando tardive e infondate le riserve. La società proponeva ricorso per cassazione; la provincia resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina delle riserve nelle sue diverse formulazioni storiche, dal r.d. n. 350 del 1895 al d.P.R. n. 554 del 1999, fino all’art. 31 del D.M. n. 145 del 2000, applicabile ratione temporis. La norma impone l’iscrizione a pena di decadenza sul primo atto idoneo successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto pregiudizievole, oltre che nel registro di contabilità, con conferma sul conto finale.

Il Collegio distingue i fatti ad effetti istantanei da quelli a effetti continuativi. Per questi ultimi, la riserva deve essere iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, purché percepibile con la normale diligenza, restando riservata a un momento successivo la sola indicazione del quantum. Richiama in proposito l’orientamento consolidato, da ultimo Cass. n. 14522 del 2024, e ribadisce che la potenzialità dannosa è sufficiente ai fini della tempestività.

I primi tre motivi sono infondati: la ricorrente chiede in realtà una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una doppia decisione conforme di merito. La Corte d’appello ha accertato con giudizio di pieno merito che i sottoservizi erano conoscibili già alla consegna dei lavori, e comunque al primo SAL, emergendo dalla visibilità delle linee, dalle previsioni contrattuali e dalle note inviate dalla stessa impresa.

Il quarto motivo è parimenti infondato: anche la riserva n. 7, relativa allo scavo a sezione obbligata, doveva essere iscritta alla sottoscrizione del primo SAL. Quanto alla mancata ammissione della CTU, la Corte ribadisce che essa non può supplire all’inerzia probatoria della parte, salvo i casi di accertamenti richiedenti speciali cognizioni tecniche.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito, poiché la parte risultata vittoriosa in appello non ha interesse a riproporre le questioni non esaminate perché assorbite. Il ricorso principale è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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