Determinazione del valore della causa di annullamento di un contratto preliminare (Cass. civ. Sez. II n. 33015 del 28.11.2023)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione incidentale tardiva, l’autonomia del capo della sentenza che provvede sulle spese di lite non comporta l’inammissibilità del gravame proposto ai sensi dell’art. 334 c.p.c., il quale trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale. In materia di determinazione del valore della causa, qualora sia proposta un’azione personale di annullamento di un contratto avente ad oggetto beni immobili per vizio del consenso, il valore della lite si determina, ai sensi dell’art. 12 c.p.c., in base al prezzo fissato dalle parti nel contratto.
Il Fatto
La società acquirente conveniva in giudizio i proprietari e un terzo, chiedendo l’annullamento del contratto preliminare di vendita di un terreno, assumendo che il proprio consenso fosse stato viziato da errore sulla natura edificatoria dell’immobile, e la condanna alla restituzione della caparra versata. In via subordinata, era chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto per difetto di mandato del sottoscrittore. Il Tribunale rigettava le domande, con statuizione confermata dalla Corte d’appello, la quale compensava per un terzo le spese del grado e poneva i residui due terzi a carico dell’appellante principale, liquidati secondo i valori medi tabellari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il ricorso incidentale, con il quale si contestava la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale, in quanto volto ad investire un capo autonomo della sentenza, quale quello relativo alle spese. Il Collegio ha disatteso il principio richiamato dal ricorrente, affermando che l’autonomia del capo non osta all’applicazione dell’art. 334 c.p.c., il quale, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo, in linea con il principio di unitarietà delle impugnazioni di cui agli artt. 333 e 335 c.p.c.
Quanto al ricorso principale, il primo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte d’appello aveva liquidato le spese assumendo che il valore della controversia fosse pari alla sola somma richiesta a titolo di restituzione della caparra, non considerando che l’attore aveva proposto anche la domanda di annullamento del contratto preliminare. La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 12 c.p.c., il valore della causa di annullamento di un contratto avente ad oggetto beni immobili si determina in base al prezzo fissato dalle parti nel contratto stesso, con conseguente erroneità della liquidazione operata dal giudice di merito.
La Corte ha infine rilevato l’erroneo riferimento, operato dalle ricorrenti, al d.m. n. 37/2018, entrato in vigore successivamente alla pronuncia di primo grado, dichiarando assorbito il secondo motivo di ricorso e disponendo la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 12 c.p.c. – Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni
- Art. 333 c.p.c. – Impugnazioni incidentali
- Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive
- Art. 335 c.p.c. – Riunione delle impugnazioni separate