Liquidazione giudiziale del fondo: creditori non litisconsorti necessari (Cass. civ. Sez. I n. 31657 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di un fondo di investimento, ai sensi dell’art. 57, comma 6-bis, TUF, i creditori del fondo, pur essendo legittimati a chiedere l’apertura della procedura, non rivestono la posizione di litisconsorti necessari. La loro tutela è differita alla fase di impugnazione, ove possono far valere ogni contestazione all’apertura della liquidazione, alla stregua di qualunque altro interessato. La norma, infatti, si limita a prevedere la legittimazione attiva di uno o più creditori o della SGR e non impone una pronuncia nei confronti di tutti i creditori, in ragione dell’unicità del rapporto su cui si fonda il litisconsorzio necessario, qui insussistente. L’accertamento dello stato di insolvenza del fondo, adeguatamente motivato, è apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La società di gestione del risparmio, gestore di un fondo di investimento alternativo immobiliare riservato, in liquidazione volontaria anticipata, ha chiesto al tribunale la liquidazione giudiziale del fondo ex art. 57, comma 6-bis, TUF, deducendo che le attività non consentivano di soddisfare i debiti e che le procedure esecutive avviate da alcuni creditori avrebbero leso la par condicio creditorum.

Il tribunale, acquisita la nota tecnica della Banca d’Italia e rilevato un patrimonio netto negativo, ha disposto l’apertura della liquidazione. La corte d’appello ha rigettato l’impugnazione proposta dal quotista di maggioranza e da cinque creditori del fondo, escludendo la violazione del contraddittorio e confermando lo stato di insolvenza. Avverso tale decisione i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 57, comma 6-bis, TUF e dell’art. 101 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto integrato il contraddittorio nonostante la mancata partecipazione dei creditori e dei quotisti. La Corte lo dichiara inammissibile ex art. 360-bis, n. 2), c.p.c., perché la dedotta violazione è manifestamente infondata.

Come in ogni altra procedura concorsuale, anche nel procedimento di apertura della liquidazione del fondo i creditori, pur legittimati ad agire, non sono litisconsorti necessari: la tutela dei loro interessi è differita alla fase di impugnazione. Il testo della norma non suffraga la tesi dei ricorrenti, limitandosi a prevedere la legittimazione attiva di uno o più creditori o della SGR. Manca, dunque, quella unicità del rapporto che fonda il litisconsorzio necessario ex art. 101 c.p.c.

Il secondo e il terzo mezzo — incentrati sulla mera apparenza della motivazione e sul travisamento della prova — sono dichiarati manifestamente infondati e inammissibili. La Corte ricorda che lo stato di insolvenza è incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che l’attivo va valutato non solo per il valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all’attitudine a estinguere tempestivamente i debiti. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., mentre la diversa lettura del materiale istruttorio non è denunziabile come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il quarto motivo, per la mancata pronuncia sulle istanze istruttorie, è inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte precisa che il potere di esibizione ex art. 210 c.p.c. è discrezionale e che il diniego non è sindacabile, trattandosi di strumento istruttorio residuale. Il quinto motivo, sulle spese e sul raddoppio del contributo unificato, è inammissibile: il raddoppio deriva ex lege dal rigetto integrale dell’impugnazione, mentre la compensazione e la quantificazione delle spese restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito, ove non eccedano i limiti tabellari. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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