Immediata interruzione del processo tributario per fallimento ma termine per la riassunzione dalla declaratoria giudiziale (Cass. civ. Sez. 5 n. 6173 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’apertura del fallimento di una parte determina l’interruzione automatica del giudizio, ma il termine perentorio per la riassunzione decorre non dalla data dell’evento interruttivo, bensì dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa è portata a conoscenza delle parti, ovvero dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento. La società fallita, rimasta esposta ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, conserva eccezionalmente la legittimazione processuale ad impugnarlo, nell’inerzia degli organi della procedura. L’inosservanza del termine dilatorio per la comunicazione dell’udienza di trattazione comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, ma, ove rilevata in appello, non determina la rimessione al primo giudice, non rientrando tra le ipotesi tassative di cui all’art. 59 d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte della società contribuente, dell’estratto di ruolo relativo a numerose cartelle esattoriali emesse per l’omesso versamento di imposte e tributi. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso e la società aveva proposto appello, deducendo la nullità del procedimento per la mancata comunicazione della data dell’udienza di trattazione nel termine previsto dall’art. 31 d.lgs. n. 546/1992.
Nel corso del giudizio di appello, era intervenuto il fallimento della società, con conseguente dichiarazione di interruzione del processo. Il giudizio era stato successivamente riassunto dalla società debitrice, a seguito dell’inerzia del curatore. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio e rimettendo gli atti al primo giudice. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione di estinzione del giudizio, per intervenuta tardività della riassunzione rispetto al termine semestrale previsto dall’art. 305 c.p.c. La Corte ha preliminarmente chiarito che il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile in relazione a questioni meramente processuali, che possono solo essere fondate o meno sulla base della disciplina del processo, dovendosi escludere quando la decisione adottata implica il rigetto dei motivi non esaminati per incompatibilità con l’impostazione della pronuncia.
Nel merito, la Corte ha affermato che, nel processo tributario, trova applicazione la regola speciale di cui all’art. 43 d.lgs. n. 546/1992, secondo cui il termine per la riassunzione decorre da quando è stata dichiarata l’interruzione, e non dal momento in cui si è verificato l’evento interruttivo. Tale norma impone al giudice di rilevare con espresso provvedimento l’intervenuta interruzione, ferma restando l’automaticità degli effetti fin dalla data dell’evento. Nel caso di specie, la riassunzione era intervenuta dopo la dichiarazione di interruzione e, quindi, entro il termine di legge.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava l’omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di legittimazione processuale del legale rappresentante della società fallita. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 43 legge fallimentare, osservando che, in materia tributaria, la perdita della capacità processuale del fallito non è assoluta. Il fallito, quale soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, resta esposto ai riflessi, anche sanzionatori, della definitività dell’atto impositivo ed è eccezionalmente legittimato ad impugnarlo nell’inerzia degli organi della procedura. Tale legittimazione, eccepibile solo dal curatore nell’interesse della massa dei creditori, sussisteva nel caso di specie, in cui il fallimento non aveva inteso riassumere il giudizio.
Con il terzo motivo, infine, la ricorrente contestava la declaratoria di nullità del procedimento per la violazione del termine di comunicazione dell’udienza, sostenendo l’assenza di un pregiudizio concreto al diritto di difesa. La Corte ha invece ribadito che l’inosservanza dei termini dilatori per la fissazione dell’udienza di trattazione è causa di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Tuttavia, tale nullità, ove rilevata in appello, non comporta la rimessione al primo giudice, non rientrando tra le ipotesi tassative previste dall’art. 59 d.lgs. n. 546/1992. Nel caso di specie, la CTR non aveva errato nel dichiarare la nullità, ma nel rimettere la causa al giudice di prime cure, profilo non censurato dalla ricorrente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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