Errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ.: correzione del dispositivo per omessa distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. 1 n. 1953 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali, attivabile anche d’ufficio, è lo strumento idoneo a rimediare all’omessa statuizione sulla distrazione delle spese processuali richiesta dal difensore antistatario. La domanda di distrazione, formulata nelle conclusioni del controricorso, vincola il giudice ad accoglierla nella sentenza o nell’ordinanza che decide il merito. Qualora il provvedimento contenga la condanna alla refusione delle spese ma ometta di disporne la distrazione, tale omissione integra un errore materiale corregibile, non assimilabile a un vizio di nullità. Il giudice della correzione, accertata la sussistenza dei presupposti, integra il dispositivo aggiungendo la statuizione omessa, fermo il resto della decisione.
Il Fatto
Con ricorso per cassazione, l’ente ricorrente era stato condannato alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente. Tuttavia, l’ordinanza di questa Corte, nel disporre la condanna, aveva omesso di pronunciare la distrazione delle spese in favore dei difensori della parte vittoriosa, i quali avevano dichiarato di essere antistatari e avevano formulato l’apposita richiesta nelle conclusioni del controricorso. I difensori hanno pertanto proposto istanza di correzione dell’errore materiale, segnalando l’omissione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente qualificato il rimedio esperito, inquadrandolo nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. Ha quindi rilevato che, nel controricorso, i difensori avevano espressamente richiesto la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., norma che consente al difensore di ottenere la liquidazione delle spese e degli onorari in proprio favore quando dichiari di averli anticipati o di non averli riscossi. L’omissione di tale statuizione nel dispositivo dell’ordinanza conclusiva del giudizio costituisce un vizio meramente materiale della decisione, non già un error in iudicando.
La Corte ha precisato che la richiesta di distrazione, ritualmente formulata, non può essere ignorata dal giudice, il quale è tenuto a pronunciarsi su di essa. La mancata pronuncia determina una lacuna del dispositivo che, in quanto tale, è suscettibile di essere colmata attraverso il rimedio della correzione. Ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere l’istanza, disponendo la correzione del dispositivo dell’ordinanza con l’aggiunta delle parole “con distrazione in favore dei difensori antistatari“.
Infine, la Corte ha escluso la necessità di una statuizione sulle spese del procedimento di correzione, in ragione della sua natura e del suo promovimento d’ufficio, come ricostruito dalle Sezioni Unite. Il collegio ha quindi mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ai sensi degli artt. 288, comma 2, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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