Sospensione feriale applicabile al ricorso per cassazione in materia di stato passivo (Cass. civ. Sez. I n. 8652 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione previsto dall’art. 207, comma 14, CCII avverso il decreto reso dal tribunale in sede di opposizione, impugnazione e revocazione dello stato passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. La regola di sospensione si applica, ai sensi dell’art. 207, ultimo comma, CCII, al “tipo” di giudizio, cioè al giudizio di impugnazione dei crediti, e non alla singola fase processuale di quel giudizio. In materia di eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, il creditore istante deve provare la fonte del proprio diritto e la scadenza, mentre sul debitore eccipiente grava l’onere di allegare con specificità l’altrui inadempimento, spettando poi alla controparte la prova del contrario; la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti l’apprezzamento delle risultanze istruttorie. Il giudicato endofallimentare formatosi sul credito per capitale non si estende automaticamente agli interessi moratori, che hanno autonoma causa petendi di natura risarcitoria.

Il Fatto

Il presidente del collegio sindacale di una società dichiarata fallita proponeva opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione del proprio credito professionale relativo ai compensi maturati negli anni 2018-2022, disconosciuti dal giudice delegato in accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela. L’opposizione veniva rigettata dal tribunale, che riteneva il sindaco inadempiente ai doveri di vigilanza per non aver rilevato la perdita del capitale sociale, occultata da una supervalutazione del magazzino e di un fabbricato. Avverso il decreto, il professionista proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui la curatela resisteva con controricorso eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per mancata sospensione feriale del termine di trenta giorni previsto dall’art. 207, comma 14, CCII.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso, respingendo la tesi della curatela secondo cui la sospensione feriale non opererebbe per il ricorso per cassazione, non essendo questo compreso nel catalogo delle impugnazioni di cui all’art. 206 CCII. Il rimando operato dall’art. 207, ultimo comma, CCII all’articolo 206 deve essere inteso come riferito al tipo di giudizio di impugnazione dei crediti nella sua interezza, non alla singola fase processuale: la diversa interpretazione sarebbe irragionevole e si esporrebbe a rilievi di incostituzionalità, sottraendo solo il ricorso per cassazione al regime di sospensione nell’ambito della stessa tipologia di impugnazioni. La Corte richiama la legge delega n. 155 del 2017, che ha previsto la sospensione per oggetto, ossia per tipologia di giudizi, e non per fasi.

Quanto al primo motivo, relativo alla ripartizione dell’onere della prova nell’eccezione di inadempimento, la Corte lo dichiara inammissibile: pur corretta l’affermazione che il curatore deve provare i fatti storici sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile, le doglianze risultano decentrate rispetto alla ratio decidendi, attingendo l’accertamento in fatto sulla specificità dell’eccezione, non sindacabile in sede di legittimità. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo in caso di errata attribuzione dell’onere probatorio, non quando si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse: il tribunale aveva ritenuto l’inadempimento relativo alla sopravvalutazione delle rimanenze sufficiente a fondare l’eccezione ex art. 1460 c.c., senza necessità di esaminare gli altri inadempimenti, tra cui l’omesso pagamento di imposte e contributi, rimasto assorbito. Analogamente inammissibili risultano il terzo, il quarto e il sesto motivo, tutti volti a sollecitare una nuova valutazione della quaestio facti o a contestare scelte istruttorie discrezionali come la mancata ammissione della c.t.u..

Il quinto motivo, concernente gli interessi sul compenso per l’anno 2017 ammesso al passivo, è invece infondato: richiamando le Sezioni Unite n. 6060 del 2015, la Corte esclude che il giudicato endofallimentare formatosi sul capitale possa estendersi agli interessi moratori, trattandosi di crediti con autonoma causa petendi, avendo la pretesa accessoria natura risarcitoria fondata sul ritardo nell’adempimento. Il ricorso è pertanto integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e alla refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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