Compenso al consulente del curatore fallimentare e tariffe professionali (Cass. civ. Sez. I n. 812 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte, non è assimilabile a quella del coadiutore di cui all’art. 32, comma 2°, l.fall., ma si inquadra in un vero e proprio rapporto di prestazione d’opera professionale. Il relativo compenso dev’essere pertanto determinato secondo le tariffe professionali e non secondo i criteri previsti per gli ausiliari del giudice. Il consulente di parte svolge un’attività di natura difensiva, ancorché tecnica, a vantaggio della massa dei creditori, con la conseguenza che il compenso spettante al coadiutore trova invece titolo nel decreto di liquidazione emesso dal giudice delegato secondo la tariffa giudiziale degli ausiliari.

Il Fatto

Il giudice delegato al fallimento di una società ha liquidato in poco più di quattordicimila euro, oltre accessori, il compenso maturato da un professionista per la perizia redatta, insieme a un altro, su incarico del curatore sulla gestione della società e sulla tenuta delle scritture contabili. La relazione doveva valutare la configurabilità di atti di mala gestio in capo agli amministratori succedutisi e la sostenibilità di una conseguente azione di responsabilità.

Il professionista ha proposto reclamo, chiedendo la liquidazione di un compenso di gran lunga superiore in forza dei parametri del d.m. n. 140/2012. Nel giudizio è intervenuto l’altro professionista aderendo alle conclusioni rassegnate. Il tribunale ha respinto il reclamo, confermando l’applicazione del d.m. 30/5/2002 e la qualifica delle prestazioni come coadiutorio reso agli ausiliari del giudice. Il reclamante ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della qualificazione giuridica dell’attività del professionista incaricato dal curatore e del conseguente regime del compenso. Richiamando la propria giurisprudenza, rileva che l’opera del consulente tecnico di parte esula dalla figura del coadiutore e s’inquadra nella prestazione d’opera professionale, poiché la curatela si avvale del professionista per la difesa della massa in un procedimento in cui essa è parte, non già per un contributo tecnico alle finalità istituzionali della procedura.

Il principio è espresso con continuità: il consulente di parte svolge un’attività di natura difensiva, collaborando con il difensore a sostegno della tesi della parte assistita. Il contenuto tecnico della prestazione e il suo svolgersi in favore della procedura non bastano ad assimilarla all’attività del c.t.u., che costituisce oggetto di un munus publicum. Nella liquidazione del compenso non trovano dunque applicazione i criteri degli ausiliari del giudice, dovendosi fare riferimento alle tariffe vigenti per la categoria di appartenenza.

Per converso, il coadiutore del curatore adempie a un’opera integrativa dell’attività del curatore, in posizione subordinata rispetto a tale organo, e assume la veste di ausiliario del giudice. La sua attività non configura una prestazione d’opera intellettuale e la nomina resta assoggettata alle norme pubblicistiche. Il suo compenso trova titolo nel decreto di liquidazione del giudice delegato e grava sulla massa fallimentare.

Il decreto impugnato, avendo ritenuto che le prestazioni si sostanziassero in un coadiutorio reso alla curatela per un’incombenza istituzionale con immediata inerenza alla realizzazione dell’attivo, si è attenuto ai principi esposti. Il primo motivo è pertanto inammissibile.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, con l’indicazione delle norme violate e specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma o dei punti in contrasto. Il motivo è quindi inammissibile. È inammissibile anche il ricorso incidentale contenuto nel controricorso, qualificato come adesivo e ammissibile pur se proposto oltre i termini, ma i cui motivi sono sovrapponibili a quelli del ricorso principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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