Nullità decisione collegiale se procedimento davanti a giudice monocratico (Cass. civ. Sez. II n. 3033 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale. È consentita la sola delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori, restando riservate al collegio la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni. Pertanto, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla trattazione, si configura la violazione dell’art. 276 cod. proc. civ., con conseguente nullità della decisione.
Il Fatto
Un avvocato ha proposto domanda al Tribunale di Latina, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la liquidazione degli onorari maturati per la difesa di una propria assistita in un giudizio di divorzio. La convenuta ha eccepito in via preliminare l’infondatezza della richiesta, deducendo che la prestazione era giustificata dai rapporti personali con il professionista, con il quale aveva instaurato un rapporto di convivenza, essendo nata anche una figlia.
Il Tribunale, raccolto l’interrogatorio formale del ricorrente, ha rigettato la domanda, rilevando che il legale non aveva vinto la presunzione di gratuità della prestazione. Avverso tale decisione il professionista ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza, perché il procedimento — seppure definito dal Tribunale in composizione collegiale — era stato trattato dal giudice monocratico, dinanzi al quale si era tenuta l’udienza di comparizione e che aveva ammesso e raccolto l’interrogatorio formale, per poi trattenere il provvedimento in riserva. Il secondo motivo censura il merito, deducendo l’inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto della convivenza.
La Corte ritiene fondato il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Il collegio dà continuità al principio stabilito da Cass. n. 13856/2022, seguito da Cass. n. 25882/2023 e più recentemente da Cass. n. 23862/2024 in controversia fra le stesse parti: la decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio i cui componenti non hanno assistito alla discussione della causa determina la violazione dell’art. 276 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza.
Il percorso argomentativo si fonda su Cass., Sez. Un., n. 12609/2012, secondo cui l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega a uno dei componenti del collegio per l’assunzione dei mezzi istruttori. Le restanti attività — in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni — devono svolgersi davanti all’intero collegio.
Nel caso concreto la decisione è stata sì assunta dal collegio, ma al termine di un procedimento svoltosi dinanzi al giudice monocratico: il collegio è intervenuto solo in fase decisoria, dopo la rimessione della causa da parte del giudice monocratico, dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni. Di qui la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio della causa al medesimo Tribunale per la rinnovazione della discussione e della decisione in composizione collegiale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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