Il Pubblico Ministero è parte necessaria nell’opposizione alla liquidazione del compenso del proprio ausiliario (Cass. civ. Sez. 2 n. 9831 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al decreto con il quale il Pubblico Ministero ha liquidato il compenso dovuto al proprio ausiliario, l’organo di accusa è parte necessaria, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, in quanto titolare del potere di proporre opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. La sua evocazione in giudizio è idonea a consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, che è litisconsorte necessario in quanto soggetto tenuto a sopportare il debito per i compensi dovuti all’ausiliario del magistrato.
Il Fatto
Un perito, nominato dalla Procura della Repubblica nell’ambito di un procedimento penale, aveva proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Pubblico Ministero aveva liquidato il compenso per l’attività svolta, notificando il ricorso al solo organo di accusa.
Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 16 giugno 2021, aveva dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che parte necessaria del giudizio era il Ministero della Giustizia e che, non essendo stato evocato in giudizio alcun soggetto legittimato passivo, non poteva disporsi l’integrazione del contraddittorio. Il Tribunale escludeva altresì l’applicabilità dell’art. 4 della legge n. 260/1958, ritenendo che la norma presupponesse un errore di identificazione all’interno dello Stato-amministrazione, non configurandosi nella specie l’evocazione in giudizio dell’autorità giurisdizionale che aveva adottato il provvedimento opposto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del perito, enunciando il principio per cui, nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso di un ausiliario del Pubblico Ministero, ciascuno dei soggetti legittimati all’opposizione riveste la qualità di litisconsorte necessario, essendo legittimato anche a impugnare la decisione.
La Suprema Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8516/2012, precisando che la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero non si giustifica solo con riguardo alle liquidazioni concernenti attività svolte nei giudizi civili cui l’organo di accusa non abbia partecipato, ma opera certamente nei giudizi penali e, a fortiori, quando la liquidazione riguardi incarichi conferiti dallo stesso organo di accusa.
La Corte ha inoltre dato continuità al principio espresso da Cass. n. 5996/2020, emessa in relazione a un’identica fattispecie, e ha ribadito che l’evocazione in giudizio del Pubblico Ministero, in quanto parte necessaria, è sufficiente a consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, superando l’orientamento del giudice di merito che aveva ritenuto non sanabile il vizio della notifica. La qualità di parte necessaria dell’organo di accusa è stata confermata anche da Cass. n. 3443/2026.
La decisione del Tribunale è stata pertanto cassata con rinvio a diverso magistrato, affinché provveda alla decisione della controversia previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia e delle altre eventuali parti necessarie.
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Nota della Redazione
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