Nullità parziale della clausola ABI e onere del creditore nel termine dell’art. 1957 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 18806 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia prestata “a prima richiesta”, la previsione contrattuale che rinvia all’art. 1957, primo comma, c.c. deve essere interpretata, ai sensi dell’art. 1363 c.c., nel senso che il termine semestrale ivi indicato possa essere osservato dal creditore mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di proporre domanda giudiziale. La nullità parziale della clausola n. 6 del modello ABI, per il suo contenuto squilibrante a svantaggio del fideiussore, determina la reviviscenza dell’art. 1957 c.c., sicché il creditore è tenuto ad attivarsi entro il termine di decadenza; tale onere è validamente assolto anche con una richiesta stragiudiziale. Ne consegue che l’eventuale qualifica di consumatore in capo al fideiussore non impone un onere più gravoso a carico del creditore, essendo la tutela del fideiussore già assicurata dalla declaratoria di nullità parziale e dalla conseguente applicazione della disciplina codicistica.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato un contratto di fideiussione a garanzia di un credito concesso da un istituto di credito. A seguito del mancato pagamento, la banca otteneva un decreto ingiuntivo, avverso il quale la fideiussore proponeva opposizione, deducendo l’inesistenza del credito e la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e degli artt. 1956 e 1957 c.c. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo validamente assolto l’onere del creditore mediante l’invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento. Avverso la sentenza d’appello la fideiussore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di sostituzione del relatore, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il consigliere che ha formulato la proposta di decisione accelerata non versa in situazione di incompatibilità, non rivestendo tale proposta funzione decisoria.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto inammissibile l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata si è conformata al consolidato orientamento della Corte, espresso da Cass. n. 22346/2017 e ribadito da Cass. n. 660/2025, secondo cui, in una pattuizione che preveda la garanzia “a prima richiesta” e l’applicazione dell’art. 1957 c.c., il rinvio va inteso come riferito al solo termine semestrale, osservabile mediante una mera richiesta stragiudiziale.
La Corte ha inoltre respinto le censure relative alla mancata considerazione dello status di consumatore della fideiussore. La corte territoriale aveva rilevato l’identità della clausola n. 6 della lettera di fideiussione con quella del modello ABI, dichiarandone la nullità parziale per il suo contenuto squilibrante; da tale nullità deriva la reviviscenza della disciplina codicistica e, quindi, l’applicazione dell’art. 1957 c.c. La Corte ha precisato che l’equilibrio tra le parti e la tutela del fideiussore, anche se consumatore, sono assicurati proprio dalla nullità parziale della clausola e dal conseguente onere del creditore di attivarsi nel termine semestrale, onere che non richiede necessariamente l’instaurazione di un giudizio.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, attesa la conformità della decisione alla proposta, al versamento delle somme previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., oltre al raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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