Liquidazione della spesa esigibile e riaccertamento dei residui (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 92 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il punto 6.1 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 non prefigura un termine inderogabile per la liquidazione delle spese esigibili alla chiusura dell’esercizio precedente. La disposizione, ove il responsabile della spesa dichiari sotto la propria responsabilità che la prestazione è stata resa o la fornitura effettuata nell’anno di riferimento, consente la liquidazione anche oltre i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio e senza attendere il completamento della procedura di riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011. La semplificazione gestionale perseguita dal principio contabile è funzionale alla velocizzazione dei pagamenti e non si pone in contrasto con la disciplina del riaccertamento, che resta operazione propedeutica al rendiconto.
Il Fatto
L’Assessorato regionale dell’Economia sottopone alla Sezione di controllo un quesito in materia di liquidazione della spesa. L’amministrazione chiede se le disposizioni dell’art. 57 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 configurino un termine inderogabile per adottare, nell’esercizio successivo, i provvedimenti di liquidazione delle obbligazioni esigibili alla chiusura dell’esercizio precedente.
Il dubbio è se l’amministrazione, sussistendone i presupposti di esigibilità, possa procedere alla liquidazione delle partite debitorie anche dopo il decorso di tale termine, senza attendere il completamento delle procedure di riaccertamento ordinario dei residui.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto i requisiti di ammissibilità del parere, sul piano soggettivo e su quello oggettivo. Sotto il primo profilo, l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 legittima le Regioni a richiedere pareri in materia di contabilità pubblica e la Corte riconosce la legitimatio ad petendum del singolo Assessore regionale, organo monocratico di vertice di un ramo dell’amministrazione.
Sul piano oggettivo, la funzione consultiva è circoscritta alla contabilità pubblica, intesa come sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici. La Corte ribadisce che il quesito deve essere connotato da generalità e astrattezza e non può risolversi in una surrettizia forma di co-amministrazione, né mirare all’avallo di specifici atti gestionali. Nel caso concreto l’istanza è ammessa, attenendo alla materia della liquidazione ed esigibilità della spesa, nei limiti della sua riconduzione a un piano generale.
Nel merito, la Sezione ricostruisce il quadro ordinamentale. L’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 disciplina il riaccertamento ordinario dei residui, finalizzato a verificare le ragioni del mantenimento delle poste attive e passive e a garantire l’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata. Il riaccertamento è operazione propedeutica a qualsiasi rendiconto, ma non esaurisce le modalità di definizione delle partite debitorie.
Il punto 6.1 dell’allegato 4/2 prevede che possano essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell’art. 3, comma 4, le spese impegnate nell’esercizio precedente relative a prestazioni rese nel corso dell’esercizio stesso. La norma configura due fattispecie: le fatture pervenute nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio e la dichiarazione del responsabile della spesa circa l’avvenuta esecuzione della prestazione nell’anno di riferimento.
Quest’ultima previsione, osserva la Corte, non è sottoposta ad alcun limite temporale, ma solo alla verifica dei presupposti normativi da parte del responsabile. Essa non contrasta con la disciplina del riaccertamento, ma è volta a garantire i pagamenti nelle more della conclusione della procedura. Una diversa lettura sarebbe poco conciliabile con la tutela del pubblico erario, con le previsioni sulla tempestività dei pagamenti di cui all’art. 1, commi da 849 a 872, della legge n. 145/2018 e con l’art. 4-bis del d.l. n. 13/2023.
Nota della Redazione
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