Il conto giudiziale irregolare non è sanato dalla documentazione integrativa depositata in giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 224 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa parifica del conto giudiziale non costituisce ragione ostativa all’esame dello stesso da parte della Sezione giurisdizionale, ferma restando la valutazione delle ragioni e dell’incidenza sulla regolarità della gestione. Il giudizio di conto è finalizzato all’accertamento della regolarità delle gestioni pubbliche, che deve emergere in primo luogo dal conto reso dall’agente contabile. Il conto deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c., e la forma e i contenuti devono essere coerenti con tale finalità. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire strumento per eludere l’obbligo di rendicontazione e la completa rappresentazione dei fatti di gestione. L’assenza di ammanchi non esclude l’accertamento dell’irregolarità del conto quando lo stesso difetti dei presupposti di chiarezza e intellegibilità. La documentazione integrativa prodotta solo in giudizio, che modifica sostanzialmente le risultanze del conto originario, non sana le carenze ma determina l’emersione di un conto sostanzialmente diverso, sul quale il Collegio non può pronunciarsi.

Il Fatto

Il Comune di Caorle, agente contabile per la riscossione dei canoni delle concessioni demaniali marittime turistiche, ha depositato tardivamente il conto giudiziale relativo all’esercizio 2020. La Regione Veneto, all’esito dell’istruttoria, rifiutava l’approvazione e la parifica del conto per la mancata coerenza tra i prospetti di rendiconto e la documentazione amministrativo-contabile, trasmettendo comunque gli atti alla Sezione giurisdizionale. Il magistrato istruttore ha rilevato plurimi profili di incompletezza e difformità del conto rispetto alle scritture contabili, rimettendo la questione al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato che l’omessa parifica del conto non impedisce l’esame giurisdizionale dello stesso, richiamando il proprio precedente Sez. Veneto n. 285/2025. Tale conclusione vale a maggior ragione quando l’Amministrazione abbia espressamente motivato il rifiuto con la sussistenza di plurime e gravi irregolarità, come nel caso di specie.

Quanto al merito, la Corte ha ricordato che la funzione del giudizio di conto consiste nell’accertamento in sede processuale della regolarità delle gestioni pubbliche, verificando che il conto sia idoneo a rappresentare i risultati della gestione in modo certo, chiaro e continuativo, in coerenza con il principio positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c. La forma del conto e i suoi contenuti devono essere funzionali a tale finalità.

Il Collegio ha quindi escluso che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma possa derogare agli obblighi di rendicontazione, richiamando i precedenti Sez. Piemonte n. 144/2011 e Sez. Calabria n. 122/2022. L’assenza di ammanchi, pur riscontrabile, non può escludere l’accertamento dell’irregolarità del conto quando lo stesso non rispetti i presupposti di chiarezza e intellegibilità richiesti dalla legge.

La documentazione integrativa versata dall’agente contabile solo in occasione del giudizio ha evidenziato carenze originarie del conto, riconosciute dal Comune, determinando una sostanziale modificazione delle risultanze contabili presentate ex novo. Tale circostanza impedisce al Collegio di pronunciarsi su un conto sostanzialmente diverso da quello oggetto del giudizio, non potendo la produzione integrativa sanare le carenze del conto originario.

In conclusione, la Corte ha dichiarato irregolare il conto giudiziale e non ha ammesso l’agente contabile a discarico, non luogo a provvedere sulle spese in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di prova di ammanchi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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