Moltiplicatore Forze dell’Ordine calcolato solo sui mesi di servizio effettivo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 57 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio del c.d. moltiplicatore previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997 consiste nell’incremento del montante contributivo individuale di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Tale incremento va calcolato sulla base imponibile dell’ultimo anno di servizio e si somma agli imponibili dei mesi effettivamente prestati nell’anno di cessazione, non potendosi moltiplicare per sei l’intero imponibile dell’anno di cessazione. La pretesa di applicare il moltiplicatore sull’intero imponibile annuale in luogo di quello dei mesi di servizio effettivamente prestato è priva di fondamento giuridico e produrrebbe effetti distorsivi, omologando situazioni disomogenee. Il beneficio spetta al personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e il cui trattamento sia liquidato, in tutto o in parte, con il sistema contributivo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato con la qualifica di Ispettore Superiore, è cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ordinamentali ed è titolare di pensione calcolata con il sistema misto. Non potendo accedere all’istituto dell’ausiliaria, ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento con l’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, sostenendo che il beneficio non fosse stato inserito nel foglio di calcolo e che la base imponibile fosse stata determinata erroneamente.
L’Istituto, costituitosi in giudizio, ha replicato che il moltiplicatore era stato riconosciuto sin dalla prima liquidazione e ha prodotto il foglio di calcolo. La questione è giunta alla Sezione giurisdizionale per stabilire le corrette modalità di applicazione dell’incremento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha circoscritto la questione alle modalità di calcolo dell’incremento del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997. La norma riconosce al personale escluso dall’ausiliaria, che cessi per raggiungimento dei limiti di età e il cui trattamento sia liquidato con il sistema contributivo, un incremento del montante individuale pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo.
Dall’esame del foglio di calcolo la Corte ha verificato che l’INPS aveva correttamente applicato il beneficio. La base imponibile dell’ultimo anno di servizio è stata incrementata di 5 volte e tale importo è stato sommato agli imponibili dei mesi da gennaio a marzo 2019, cioè dei mesi di servizio effettivamente prestati. Il totale è stato poi moltiplicato per l’aliquota di computo del 33%.
Il ricorrente pretendeva invece che si moltiplicasse per sei l’intero imponibile dell’anno di cessazione, conteggiando per intero l’imponibile del 2019. La Corte ha respinto tale prospettazione, richiamando le proprie precedenti pronunce n. 42/2025 e n. 43/2025 rese in casi analoghi: la misura di cinque volte costituisce il parametro quantitativo dell’incremento, che si aggiunge a ciò che era già dovuto, ma non consente di computare per intero l’imponibile dell’anno in cui il rapporto è cessato.
La Sezione ha inoltre rilevato che i prospetti prodotti dalla difesa a sostegno della tesi si riferivano a un soggetto cessato dal servizio in data 31 dicembre 2020, e dunque a una situazione non omogenea. Accogliere la tesi del ricorrente avrebbe determinato una non ammessa omologazione tra chi cessa nei primi mesi dell’anno e chi cessa al 31 dicembre.
Il ricorso è stato pertanto respinto. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione del fatto che il riconoscimento del beneficio emergeva chiaramente solo dalla documentazione depositata in giudizio dall’INPS e che l’Istituto non aveva riscontrato l’istanza amministrativa.
Nota della Redazione
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