Aumento di capitale in società partecipata fuori controllo art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 50 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mero aumento di capitale di una società già partecipata da un ente locale non rientra nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, che limita la trasmissione alla Corte dei conti ai soli atti di costituzione della società e di acquisto di partecipazioni. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti soggetti al controllo preventivo e quelli esclusi: le vicende successive che incidono solo sulla consistenza della partecipazione detenuta non impongono la reiterazione della valutazione di necessità, convenienza e sostenibilità finanziaria. Resta fermo il potere di scrutinio della Sezione nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.
Il Fatto
Un Comune della Provincia autonoma di Bolzano, socio di una cooperativa per la fornitura di calore ed energia sin dal 2005, ha trasmesso alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione consiliare con cui ha approvato un aumento di capitale di euro 3.000,00, necessario per allacciare alla rete di teleriscaldamento il nuovo edificio destinato al soccorso alpino.
La questione investe l’ambito oggettivo del controllo preventivo affidato alla Sezione regionale di controllo. La deliberazione consiliare non dà atto del parere del Revisore comunale richiesto dall’art. 28 della legge provinciale n. 25/2016, che richiama l’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della funzione consultiva. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, come novellato dalla legge n. 118/2022, la Corte dei conti delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli articoli 4, 7 e 8 TUSP, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Richiamando l’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 e la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, il Collegio osserva che la funzione consultiva è strumentale all’adozione di atti corretti e non può avallare ex post scelte già perfezionate. Nella specie, l’amministrazione non acquisisce una nuova posizione di socio, ma approva un aumento del capitale sociale.
Il nodo esegetico è letterale e sistematico. L’art. 5, comma 3, TUSP menziona esclusivamente la costituzione della società e l’acquisto di partecipazioni, senza alcun riferimento al mero aumento di capitale in una società già partecipata. La linea di confine è segnata dall’assunzione della qualità di socio: le successive vicende che incidono sulla consistenza della partecipazione non richiedono di reiterare la valutazione sulla necessità della società. Il Collegio richiama sul punto la deliberazione della Sezione Lombardia n. 42/2023/PASP e, in senso conforme, le deliberazioni delle Sezioni Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia e Campania.
La conclusione è confortata dal raffronto con gli articoli 4 e 8 TUSP, che non prendono in considerazione l’aumento di capitale. Nel caso esaminato la fattispecie non è dunque sussumibile nell’art. 5 TUSP, fermo restando il potere di scrutinio della Sezione nell’esercizio delle altre funzioni di controllo, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 305/1988, dell’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 174/2012. Il mantenimento della partecipazione risulta confermato dalle delibere consiliari di revisione e razionalizzazione n. 24/2016, n. 31/2021 e n. 27/2024.
La Sezione, non essendo ancora recepiti nelle norme di attuazione dello Statuto i parametri e la procedura dell’art. 5 TUSP, rende la pronuncia nell’ambito delle altre forme di collaborazione previste dal d.P.R. n. 305/1988, disponendo la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale e la trasmissione al Sindaco e al Segretario comunale.
Nota della Redazione
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