Liquidazione spese sotto i minimi tariffari richiede motivazione specifica (Cass. civ. Sez. V n. 9621 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali successive ai d.m. n. 55 del 2014, n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, applicabili ratione temporis, non sussiste un vincolo normativo alla determinazione secondo i valori medi, dovendo il giudice quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe. La motivazione diviene però doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, per rendere controllabili le ragioni dello scostamento e la sua misura. Il giudice che, in presenza di nota specifica della parte vittoriosa, liquidi in modo globale e in misura inferiore ai minimi tariffari ha l’onere di motivare la riduzione operata. In difetto, la liquidazione è censurabile per cassazione e la sentenza va cassata, con decisione nel merito ove non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva appello contro il Comune e l’agente della riscossione per la riforma parziale della sentenza di primo grado, che aveva disposto la compensazione delle spese nonostante l’accoglimento del suo ricorso. La CTR accoglieva l’appello e condannava il Comune al pagamento delle spese, attribuite al difensore antistatario e liquidate in euro 1.000,00, escludendo le ipotesi che a norma dell’art. 92 cod. proc. civ. giustificano la compensazione integrale.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il Comune non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., oltre che del d.m. n. 55/2014, come integrato e modificato dal d.m. n. 147/2022, per aver la CTR liquidato le spese in misura inferiore ai minimi senza motivazione.
La Corte ritiene il motivo fondato per quanto di ragione e fissa alcuni principi. Anzitutto, in tema di liquidazione successiva ai decreti richiamati, non esiste un vincolo alla determinazione secondo i valori medi: il giudice quantifica il compenso tra minimo e massimo, derogabili con apposita motivazione. La motivazione è però doverosa quando si aumentino o diminuiscano ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni dello scostamento e la sua misura.
Salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione concreta del compenso è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere sotto o salire sopra i limiti risultanti dalle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.
La liquidazione, inoltre, non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e onorari di avvocato, dovendo mettere la parte in grado di controllare il rispetto delle tabelle. In presenza di nota specifica della parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una determinazione globale inferiore a quella esposta, ma deve motivare l’eliminazione e la riduzione delle voci operata, in relazione all’inderogabilità dei minimi.
Nel caso concreto, il valore della causa era di euro 4.138,00 in primo grado e di euro 2.136,00 in secondo grado, con scaglione tariffario tra 1.100,00 e 5.200,00 euro e valori medi riducibili fino al 50%, e fino al 70% per la fase di trattazione. I minimi intangibili sarebbero stati pari a euro 1.006,70 per il primo grado e a euro 1.117,00 per il giudizio dinanzi alla CTR. La CTR ha invece riconosciuto un importo omnicomprensivo di 1.000,00 euro, inferiore ai minimi tariffari.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con liquidazione in favore del ricorrente degli importi quantificati, oltre accessori, con attribuzione all’avvocato antistatario.
Nota della Redazione
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