Liquidazione unitaria delle spese per i due gradi e minimi tariffari inderogabili (Cass. civ. Sez. 5 n. 18345 del 07.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la liquidazione delle spese processuali che indichi un importo complessivo per i due gradi di giudizio, senza la specificazione delle singole voci, perché inidonea a consentire il controllo sulla correttezza dei criteri adottati e sul rispetto delle tabelle. Il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari per ciascun grado. In tema di spese di lite, a seguito delle modifiche all’art. 4 d.m. n. 55/2014 e del d.m. n. 37/2018, i valori minimi tariffari hanno carattere inderogabile e il giudice non può scendere al di sotto di essi. La Corte di cassazione, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 385, secondo comma, c.p.c., può direttamente rideterminare le spese dei gradi di merito.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla liquidazione delle spese operata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia. Il giudice d’appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado che aveva compensato le spese, aveva condannato il Comune e l’agente della riscossione al pagamento delle spese del doppio grado, liquidandole però in un’unica somma complessiva, al di sotto dei minimi tariffari.

Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 86, 91 e 92 c.p.c., lamentando l’illegittimità della liquidazione unitaria e l’avvenuto superamento dei minimi tariffari.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando principi consolidati. In primo luogo, ha ribadito che il giudice è tenuto a liquidare in modo distinto le spese e gli onorari per ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo e le ragioni di un’eventuale riduzione delle richieste. La mera indicazione di un importo complessivo per i due gradi è stata quindi considerata illegittima, perché inidonea a garantire il controllo sulla correttezza della liquidazione.

La Corte ha inoltre precisato che, sebbene l’esercizio del potere discrezionale del giudice nella liquidazione tra il minimo e il massimo dei parametri non sia sindacabile in sede di legittimità, tale potere incontra un limite invalicabile nei valori minimi tariffari, che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 4 d.m. n. 55/2014 e dal d.m. n. 37/2018, hanno assunto carattere inderogabile.

Accertata l’illegittimità della liquidazione operata dal giudice di merito, la Corte ha cassato la sentenza impugnata. Ha quindi proceduto alla decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ritenendo conforme ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo liquidare direttamente le spese, evitando un inutile rinvio. In considerazione del valore della causa, ha liquidato per il primo grado la somma di 525,00 € per competenze e 30,00 € per contributo unificato; per il grado di appello ha liquidato 540,00 € per competenze e 45,00 € per contributo unificato, oltre accessori.

La Corte ha infine regolato le spese del giudizio di legittimità, condannando le controparti soccombenti, in solido, al pagamento di 536,00 € per compensi e 200,00 € per spese vive, sempre in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 86 c.p.c.

Tutte le 72 sentenze sull'art. 86 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *