Patrocinio a spese dello Stato: comproprietà immobiliare non prova superamento limite reddituale (Cass. civ. Sez. II n. 12731 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il superamento del limite reddituale può essere provato anche per presunzioni, ma gli indizi devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. e devono essere valutati con rigore. La sola comproprietà dell’immobile destinato a residenza del richiedente, con i connessi oneri di utenza e manutenzione, non è di per sé indice della disponibilità di entrate, dovendosi escludere che l’immobile abitato dal comproprietario sia fruttifero. La motivazione che, da tali elementi, trae la prova del superamento del limite reddituale è apparente e apodittica, e integra il vizio deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato per resistere all’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di un condominio. Dichiarata inammissibile la prima istanza, riproponeva la domanda al giudice dell’opposizione ai sensi dell’art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002. Il giudice adito rigettava l’istanza, reputando inattendibile il reddito autodichiarato: la richiedente era comproprietaria al 50% dell’appartamento di residenza e, presumibilmente, provvedeva alle spese di gestione dell’immobile. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, e la resistenza del Ministero della Giustizia.

La Motivazione della Corte

La Corte riqualifica il motivo, in rubrica formulato come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in doglianza di motivazione apparente, riconducibile al n. 4) della stessa disposizione. Non si chiede un nuovo accertamento di fatto, ma si censura l’itinerario presuntivo con cui il giudice ha ritenuto provato il superamento del limite reddituale in contrasto con la dichiarazione prodotta.

Il Collegio ribadisce che il superamento del limite può essere accertato con prova indiziaria, come già affermato da Cass. ord. 19.7.2023 n. 21096, Cass. 31.7.2018 n. 36787, Cass. 17.6.2014 n. 30499 e Cass. 20.11.2012 n. 9703. Tuttavia gli indizi devono rispettare i requisiti dell’art. 2729 cod. civ. e, in materia penale, dell’art. 192 cod. proc. pen., e vanno valutati con rigore, senza affermazioni apodittiche, generiche o cumulative, secondo Cass. 11.4.2007 n. 25044.

Nel caso concreto difettano proprio gravità e concordanza. La comproprietà di un immobile adibito a residenza del richiedente non è indice della disponibilità di entrate: perché l’immobile sia fruttifero occorre che, d’intesa con il comproprietario, il godimento sia attribuito a terzi, ciò che di norma non accade quando vi abita il comproprietario stesso. Né l’onere di far fronte a utenze e manutenzione è univocamente indicativo della disponibilità di mezzi economici.

L’inferenza presuntiva è poi contraddetta dal contesto: l’istanza serviva proprio a opporsi al decreto ingiuntivo chiesto per il mancato pagamento, negli ultimi tre anni, di oltre € 13.000,00 di oneri e spese condominiali gravanti sull’immobile in comproprietà. L’unico indizio residuo — la necessità di sopperire alle più elementari esigenze di vita — è neutro: se fosse sufficiente, ogni richiedente con reddito inferiore al limite dovrebbe vedersi negato il beneficio. Il ricorso è pertanto accolto e la motivazione impugnata è frutto di valutazione apodittica, illogica e inidonea.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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