Nullità della pattuizione sui tassi e applicazione dell’art. 117, comma 7, TUB (Cass. civ. Sez. I n. 31779 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Accertata l’indeterminatezza dei tassi di interesse per assenza di valida pattuizione scritta, nonché la mancata produzione del contratto di conto corrente, il giudice deve applicare il meccanismo sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, d. lgs. n. 385/1993. È pertanto illegittima la sentenza che, pur dichiarando applicabile tale norma, confermi i conteggi del CTU basati sui tassi convenzionali desumibili dagli estratti conto. Le contestazioni alle risultanze della CTU costituiscono mere argomentazioni difensive e possono essere formulate per la prima volta in appello, purché non introducano nuovi fatti, domande, eccezioni o prove.
Il Fatto
La società correntista ha convenuto in giudizio la banca davanti al Tribunale di Agrigento, chiedendo la ripetizione di indebito in relazione a un conto corrente, deducendo l’illegittimità dell’anatocismo, del tasso convenzionale applicato e delle spese addebitate. Il Tribunale, Sezione distaccata di Canicattì, ha parzialmente accolto la domanda, condannando la banca al pagamento di una somma in favore della società.
Proposti appello principale dalla correntista e appello incidentale dalla banca, la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato entrambi. La correntista ha censurato, in particolare, l’erronea applicazione dei tassi desunti dagli estratti conto anziché del tasso previsto dall’art. 117, comma 7, TUB, stante l’omessa produzione del contratto. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rigettandola: i motivi investono violazioni di legge sostanziale e processuale e non un riesame dell’operato del consulente tecnico.
Il nodo giuridico centrale riguarda il coordinamento tra due affermazioni della sentenza impugnata. Da un lato, il giudice di appello ha riconosciuto che, in caso di nullità dei tassi per indeterminatezza, opera l’art. 117, comma 7, TUB, quale congegno integrativo per determinare il tasso in assenza di valide pattuizioni. Dall’altro, ha confermato i conteggi del CTU basati sui tassi convenzionali indicati negli estratti conto.
Per la Corte le due affermazioni sono inconciliabili. L’indeterminatezza dei tassi, dovuta all’assenza di produzione del contratto di conto corrente — circostanza accertata con statuizione non censurata — impone l’applicazione della norma sostitutiva. Ne consegue che non possono valorizzarsi i tassi convenzionali desumibili dagli estratti conto: il CTU aveva l’onere di applicare l’art. 117, comma 7, TUB, cosa che non ha fatto.
Parimenti fondata è la censura sull’ammissibilità delle contestazioni mosse alla CTU in appello. La Corte distingue le eccezioni di nullità, che riguardano il procedimento seguito dal consulente, dalle contestazioni critiche, che sono mere argomentazioni difensive. Queste ultime possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU. Nella specie, la correntista si è correttamente lamentata dell’omessa applicazione del meccanismo sostitutivo, violazione di legge censurabile per la prima volta in appello.
Il ricorso è pertanto accolto nei primi due motivi esaminati, con assorbimento degli ulteriori, e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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