Tremonti ambiente: il socio non può invocare l’agevolazione non richiesta dalla società (Cass. civ. Sez. V n. 30956 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fruizione della detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il diritto del socio, al quale sia imputato per trasparenza, ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986, il reddito dichiarato dalla società, di beneficiare dell’agevolazione fiscale presuppone che di questa abbia già fruito la società. A quest’ultima soltanto spetta la facoltà di avvalersi della deduzione per l’investimento ambientale effettuato. Ne consegue che, qualora la società, rimanendo inerte, non abbia chiesto di beneficiare dell’agevolazione, di quest’ultima non può avvalersi il socio in sede di opposizione all’avviso di accertamento. Il principio di emendabilità della dichiarazione non opera in favore del socio quando il reddito sociale non sia mai stato ridimensionato e il titolare del diritto all’agevolazione sia rimasto inerte.

Il Fatto

Il contribuente, socio al 25% di una società in nome collettivo, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta dal 2008 al 2011, con i quali l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, come redditi da partecipazione non dichiarati, gli utili imputatigli per trasparenza. Egli sosteneva che l’Ufficio avrebbe dovuto tenere conto non dei redditi in origine dichiarati dalla società, ma di quelli ricalcolati in forza della detassazione Tremonti ambiente, spettante alla società per aver realizzato, nel 2008, un impianto fotovoltaico.

La CTP rigettava i ricorsi riuniti, ritenendo che il socio non potesse surrogarsi alla società rimasta inerte. La CTR dell’Umbria accoglieva invece l’appello, valorizzando la riliquidazione autonoma della dichiarazione 2008, la riapprovazione del bilancio e il principio di emendabilità. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo. L’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998 consente di integrare le dichiarazioni per correggere errori od omissioni entro i termini di esercizio dell’attività accertatrice; il successivo comma 8-bis ammette l’integrazione a favore del contribuente entro il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, ferma restando l’opponibilità della maggiore pretesa in sede contenziosa.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sulla emendabilità della dichiarazione, che opera per le dichiarazioni di scienza e incontra il limite delle dichiarazioni divenute irretrattabili per decadenze. Ricorda inoltre che il principio è stato ritenuto applicabile anche alle agevolazioni cd. Tremonti ambiente, in ragione delle incertezze interpretative sulla cumulabilità con gli incentivi del conto energia, sciolte solo dal d.m. 5 luglio 2012.

Nel caso di specie, tuttavia, la particolarità consiste nel fatto che la società non ha mai fatto valere l’agevolazione ad essa, e ad essa soltanto, spettante quale titolare del reddito d’impresa. La società non ha presentato la dichiarazione integrativa nei termini, né formulato istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973.

Ne deriva che, per gli anni di imposta rilevanti, il reddito sociale non è mai stato ridimensionato e ha costituito la matrice del reddito imputabile per trasparenza al socio. Non può sostenersi l’emendabilità ad opera di quest’ultimo: titolare del diritto era unicamente la società, alla quale sola spettava la facoltà, non esercitata, di emenda. Rispetto al socio non è mai emerso, in fatto né in diritto, alcun errore dichiarativo, con esclusione della sua legittimazione all’emenda.

La Corte accoglie quindi il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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