Compenso al C.T.U., unitarietà della prestazione e criterio delle vacazioni (Cass. civ. Sez. II n. 214 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, quando il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi ma l’indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l’importo da prendere in considerazione è quello corrispondente all’ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, dovendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato a ogni singolo rapporto solo quando questo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni. La redazione delle planimetrie costituisce mera specificazione del quesito di accertamento della consistenza fisica e catastale dei beni, e la descrizione degli immobili con la loro restituzione grafica è funzionale alla verifica della rispondenza tecnica al progetto, con conseguente necessaria valutazione unitaria. Il ricorso al criterio delle vacazioni ha carattere residuale e richiede una motivazione adeguata; la tendenziale onnicomprensività dell’onorario riguarda le attività complementari e accessorie, non le indagini non interdipendenti.
Il Fatto
Una società immobiliare, nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare, propose opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso alla consulente tecnica d’ufficio, depositato dal giudice dell’esecuzione. Il Tribunale adito modificò parzialmente il decreto opposto, riconoscendo in favore della consulente un importo complessivo di euro 82.770,78, oltre accessori, calcolato moltiplicando le tariffe per i novantacinque lotti oggetto di valutazione.
Avverso tale decreto la società propose ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione della legge n. 319/1980 e del D.M. 30 maggio 2002. La controricorrente resistette con controricorso; numerose parti restarono intimate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto i rilievi di inammissibilità sollevati dalla controricorrente. L’ordinanza definitoria dell’opposizione è qualificata come inappellabile ed è impugnabile per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost., sicché non è necessaria l’espressa menzione della norma costituzionale nell’intestazione del ricorso.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’art. 12 del D.M. 30 maggio 2002 prevede, al comma 1, l’onorario per la consulenza in materia di verifica di rispondenza alle prescrizioni di progetto e, al comma 2, quello per i rilievi planimetrici. Il Tribunale aveva applicato per ciascun lotto un valore mediano per l’accertamento della consistenza fisica e catastale, un ulteriore importo per la verifica della regolarità urbanistica e altro ancora per la redazione di autonome planimetrie, parcellizzando le attività compiute.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha ribadito che la valutazione sulla unicità o pluralità dei quesiti prescinde dalla pluralità delle domande e delle attività, dipendendo dal collegamento funzionale tra gli accertamenti eseguiti. Quando la pluralità degli accertamenti non preclude l’omogeneità dell’oggetto, il compenso deve tener conto del valore della controversia nella sua complessità, con possibilità di creare “insiemi” in presenza di valutazioni omogenee o ripetitive.
Il giudice di merito non si è avveduto che la redazione delle planimetrie è mera specificazione del quesito sulla consistenza fisica e catastale, costituendo la prima la restituzione grafica della seconda, e che la valutazione unitaria dei tre accertamenti si imponeva, trattandosi di operazioni non autosufficienti.
La Corte ha inoltre censurato il ricorso al criterio delle vacazioni per ulteriori spettanze: tale sistema ha carattere residuale e la decisione di liquidare a tempo è incensurabile solo se adeguatamente motivata. Nel caso di specie mancava una puntuale argomentazione, essendosi il provvedimento limitato a un laconico richiamo al “resto dell’attività”.
Da qui la cassazione dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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