Litispendenza davanti al giudice ordinario e inammissibilità del ricorso all’ABF (ABF Collegio di Roma n. 2870 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando la controversia sia già stata sottoposta all’autorità giudiziaria. Le Disposizioni ABF (sez. I, § 4) escludono espressamente i ricorsi inerenti a controversie pendenti davanti al giudice ordinario, sicché la litispendenza preclude al Collegio ogni valutazione nel merito. L’accertamento della responsabilità dell’intermediario nell’apertura del conto e della correttezza del suo operato resta riservato all’AGO già adito. La coincidenza, anche parziale, tra l’oggetto del ricorso arbitrale e quello del giudizio civile integra la causa di inammissibilità.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver appreso, nel marzo 2024, di essere vittima di un furto d’identità: a sua insaputa erano stati aperti più conti correnti, uno dei quali presso la banca resistente, con documentazione a lei non riconducibile e bonifici provenienti da altro rapporto aperto dai frodatori. Dopo la denuncia-querela, chiedeva alle banche coinvolte la documentazione utile a ricostruire la frode. Nel settembre 2024 le veniva notificato un decreto ingiuntivo, richiesto da un soggetto truffato il cui denaro era transitato sul conto aperto a suo nome, e proponeva opposizione davanti al Tribunale, chiamando in causa la banca.

Davanti all’ABF la ricorrente chiede che il Collegio accerti le modalità di apertura e tenuta del rapporto e valuti l’eventuale presenza di irregolarità. L’intermediario eccepisce in via preliminare la litispendenza e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo nel merito di aver svolto correttamente gli obblighi di adeguata verifica e di aver già prodotto la documentazione davanti al giudice civile.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina l’eccezione preliminare dell’intermediario. La denuncia-querela sporta dalla ricorrente è stata archiviata, essendo agli atti la richiesta di archiviazione del pubblico ministero: sotto questo profilo non vi è dunque alcun giudizio penale pendente.

Resta invece pendente il procedimento civile instaurato con l’opposizione a decreto ingiuntivo. In quel giudizio la ricorrente ha chiamato in causa la banca chiedendo, tra l’altro, di accertarne la responsabilità per la fraudolenta apertura del conto, per l’accredito delle somme e per il successivo prelievo, oltre alla condanna a tenerla indenne. L’oggetto di quel giudizio coincide quindi con la responsabilità dell’intermediario nell’apertura del rapporto, che è la stessa questione sottoposta all’Arbitro.

Il Collegio rileva che la banca ha dichiarato di non aver depositato nel procedimento arbitrale la documentazione sulla frode, avendola già prodotta davanti all’AGO, e di aver comunicato alla cliente di rimettere ogni seguito alle autorità giudiziarie adite.

Le Disposizioni ABF (sez. I, § 4) stabiliscono che non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria. Richiamando la decisione del Collegio di Torino n. 5602/2025 e le decisioni del Collegio di Napoli n. 8983/2018, il Collegio ne trae la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso per litispendenza davanti al giudice ordinario.

La pronuncia è di rito e non scende nel merito della correttezza dell’operato della banca: la questione resta devoluta al Tribunale già adito, davanti al quale la documentazione è stata prodotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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