Estinzione anticipata cessione del quinto costi recurring e up front ante novella (ABF Collegio di Milano n. 3983 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle estinzioni anticipate di contratti di cessione del quinto dello stipendio sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. I costi soggetti a maturazione nel corso del rapporto (costi recurring) sono retrocedibili in proporzione lineare alle rate residue, salvo diversa pattuizione; i costi relativi ad adempimenti preliminari (costi up front) sono retrocedibili secondo la curva degli interessi, in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione. Le spese di assistenza professionale non sono rimborsabili in assenza dei requisiti individuati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto in data 21.04.2017 un contratto di cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 120 rate mensili da € 230,00, estinto anticipatamente con decorrenza dal 31.05.2021 dopo il pagamento di 49 rate. Lamentava che l’intermediario non avesse restituito gli oneri economici connessi al contratto in proporzione alle rate residue, secondo il criterio pro rata temporis, e che in sede di conteggio estintivo fosse stata indebitamente applicata una commissione di estinzione anticipata.
Presentato reclamo, l’intermediario aveva riscontrato rimborsando € 852,11, importo ritenuto dal cliente non satisfattivo. Il ricorrente domandava quindi il rimborso di € 1.550,34, la restituzione delle quote versate in eccedenza, la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e del contributo di € 20,00, oltre interessi al tasso legale dal giorno del reclamo. L’intermediario, dal canto suo, sosteneva la natura up front delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione e la correttezza dell’applicazione della commissione di estinzione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto individuato il quadro normativo applicabile. Con l’art. 11-octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato riformulato l’art. 125-sexies TUB, ma la stessa legge di conversione ha previsto che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti e le norme secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione.
Su tale intervento è poi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», consolidando il contenuto dell’art. 125-sexies in senso conforme alla sentenza Lexitor. Poiché il contratto era stato sottoscritto il 21.04.2017, dunque prima del 25 luglio 2021, il Collegio ha applicato l’originario art. 125-sexies TUB come interpretato alla luce della Lexitor, in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019.
Quanto alla classificazione delle voci di costo, il Collegio ha qualificato come recurring le spese di istruttoria e gli oneri fiscali, per il riferimento ai controlli sulla rete di vendita, e come up front le commissioni di intermediazione. Ha quindi applicato ai primi il criterio pro rata temporis e ai secondi il criterio della curva degli interessi, ottenendo un importo dovuto di € 102,86, arrotondato a € 103,00. Tale somma è risultata inferiore alla pretesa del ricorrente, che aveva applicato il criterio proporzionale a tutte le voci.
Il Collegio ha poi respinto la richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate dopo l’estinzione, perché non supportata da alcuna evidenza probatoria, e la domanda di rimborso integrale della commissione di estinzione anticipata di € 131,63. Sul punto ha richiamato la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020, secondo cui la commissione pattuita entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione. Ha infine escluso la condanna alle spese di assistenza professionale, non ricorrendo i requisiti individuati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025.
Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 103,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al contributo di € 200,00 in favore della Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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