Litispendenza solo davanti a giudici diversi e terzo estraneo alla clausola arbitrale (Cass. civ. Sez. III n. 18197 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’identità di due cause pendenti davanti allo stesso giudice non integra la litispendenza disciplinata dall’art. 39, comma primo, cod. proc. civ., che presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi. La fattispecie è riconducibile all’art. 274 cod. proc. civ., che in tal caso consente e prescrive la riunione. La violazione del dovere di riunione non determina la nullità della sentenza, perché attiene al mero ordine interno di trattazione delle cause. Il terzo estraneo al contratto contenente la clausola arbitrale non è vincolato dalla convenzione d’arbitrato né è parte necessaria del giudizio arbitrale, salvo l’intervento alle condizioni dell’art. 816-quinquies cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società aveva acquistato un opificio industriale da altra società, fortemente indebitata, e lo aveva concesso in locazione finanziaria a una compagine più solida e riconducibile alla medesima famiglia. Il capannone era stato poi ri locato all’originaria venditrice. Dopo il fallimento di quest’ultima, la società utilizzatrice conveniva davanti al Tribunale la concedente e gli ex soci, deducendo l’illiceità dell’operazione negoziale per violazione degli artt. 1418, 1344 e 2744 cod. civ. Il giudice di primo grado accoglieva l’eccezione di arbitrato, per la clausola contenuta nel contratto di leasing.
Riassunta la causa davanti al collegio arbitrale, questo respingeva le domande; il lodo era impugnato davanti alla Corte d’Appello, che rigettava l’impugnazione. In un separato giudizio arbitrale, promosso dalla concedente per la risoluzione del leasing, la società utilizzatrice aveva chiesto in via riconvenzionale la declaratoria di nullità del contratto. Anche quel lodo era impugnato davanti alla Corte d’Appello, che rigettava. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia rilevato la litispendenza con l’altro giudizio pendente davanti alla medesima Corte d’Appello. La Corte di legittimità osserva che l’identità di cause pendenti davanti allo stesso giudice non può dare luogo al rapporto di litispendenza governato dall’art. 39, comma primo, cod. proc. civ., che richiede la contemporanea pendenza della “stessa causa” davanti a “giudici diversi”. La situazione è invece riconducibile all’art. 274 cod. proc. civ., che, in caso di identità di cause davanti allo stesso giudice, ne consente e prescrive la riunione, secondo il richiamato precedente di legittimità.
La Corte aggiunge che la violazione del dovere di riunione non comporta la nullità della sentenza, poiché attiene al mero ordine interno di trattazione delle cause e non a una fase dell’iter formativo del convincimento del giudice. Il primo motivo è pertanto infondato.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce il mancato accoglimento dell’eccezione di improcedibilità del lodo, per non avere la Corte d’Appello ravvisato la necessità del litisconsorzio; in subordine, il mancato pronunciamento sull’operazione trilaterale oggetto della domanda riconvenzionale.
La Corte rileva che la clausola arbitrale è contenuta nel contratto di leasing stipulato tra concedente e utilizzatrice, rispetto al quale l’originaria venditrice e poi subconduttrice dell’immobile è rimasta estranea. Il terzo rispetto al contratto di leasing non è dunque vincolato dalla convenzione d’arbitrato e non è parte necessaria del giudizio arbitrale, nel quale può eventualmente intervenire alle condizioni dell’art. 816-quinquies cod. proc. civ., disposizione che non risulta essere stata invocata e quindi non assume rilievo. I termini della questione non mutano neppure in riferimento alla prospettata sussistenza di un litisconsorzio facoltativo. Il secondo motivo è quindi infondato.
Il ricorso è rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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