Litispendenza impugnabile solo con regolamento necessario di competenza (Cass. civ. Sez. I n. 3549 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia con cui il giudice dichiara la litispendenza, ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ., è sostanzialmente assimilabile al provvedimento che decide le questioni di competenza, poiché anche la litispendenza concorre all’identificazione in concreto del giudice chiamato a decidere la causa. Essa non è pertanto impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., ma soltanto con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. Il ricorso ordinario erroneamente proposto può essere esaminato come regolamento di competenza solo se soddisfa i requisiti di forma e sostanza dell’art. 42 cod. proc. civ., restando altrimenti inammissibile.

Il Fatto

Un privato, già proprietario di uno stabilimento industriale ricompreso nel perimetro di un consorzio industriale, convenne in giudizio il consorzio proponendo opposizione alla stima del valore dell’immobile, in relazione al quale l’ente aveva esercitato la facoltà di riacquisto prevista dall’art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il consorzio eccepì, tra l’altro, l’inammissibilità della domanda per litispendenza, avendo a sua volta proposto opposizione alla stima davanti al medesimo giudice. La Corte d’appello dichiarò la litispendenza e dispose la cancellazione della causa dal ruolo, ritenendo irrilevante che la precedente domanda fosse stata proposta dall’espropriante. Il privato impugnò il provvedimento con ricorso ordinario per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il giudice di appello non ha deciso il merito della controversia, ma si è limitato a constatare che la domanda aveva il medesimo oggetto di un altro giudizio promosso dal consorzio e già definito, ravvisando una situazione di litispendenza ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ. e disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

Da tale qualificazione discende la conseguenza processuale decisiva. Trattandosi di pronuncia sulla sola competenza, il provvedimento non è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., ma con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. La Corte richiama il principio, ripetutamente affermato, secondo cui la litispendenza concorre all’identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa e la pronuncia che la dichiara è assimilabile al provvedimento che decide le questioni di competenza. A sostegno richiama Cass., Sez. Un., 31/07/2014, n. 17443, Cass., Sez. III, 18/03/2022, n. 8975 e Cass., 23/01/2006, n. 1218.

La Corte esamina poi la possibilità di convertire l’impugnazione erroneamente proposta in regolamento di competenza, ammessa dalla giurisprudenza di legittimità quando il ricorso soddisfi i requisiti di forma e sostanza prescritti dall’art. 42 cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI, 17/12/2019, n. 33443; 10/07/2017, n. 17025; 7/02/2015, n. 9268).

Nel caso concreto tale conversione non è però praticabile: l’impugnazione, proposta con atto notificato il 4 maggio 2022, risulta successiva alla scadenza del termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, effettuata il 22 febbraio 2022. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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