Convalida del trattenimento immotivata e motivazione solo apparente (Cass. civ. Sez. I n. 16430 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La convalida del trattenimento dello straniero destinato al rimpatrio è misura che incide sulla libertà personale ed è assistita dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost.; il controllo del giudice di pace, richiesto dall’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 con decreto motivato, deve estendersi alla specificità dei motivi addotti dalla richiesta e alla loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio. È affetta da motivazione solo apparente, e dunque nulla ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la convalida decisa con la mera compilazione di un modulo prestampato e con formule tautologiche, che non diano conto delle difese del trattenuto né della domanda di protezione in quella sede formulata. La violazione del minimo costituzionale della motivazione, richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, era raggiunto da decreto di respingimento verso il paese di origine dopo il rintraccio lungo la linea di confine. Nel decreto prefettizio si dava atto che lo straniero non aveva inteso avvalersi della possibilità di chiedere la protezione internazionale. In pari data il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, su ordine del Questore, disponeva il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, con trasmissione degli atti al Giudice di Pace per la convalida.

Il Giudice di Pace convalidava il trattenimento. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Resisteva il Ministero dell’Interno con la Questura, depositando controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la motivazione apparente del provvedimento di convalida, per essersi il giudice di pace limitato a formule stereotipate, senza esaminare le difese e le dichiarazioni del ricorrente. Il secondo motivo censurava la mancata informativa sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale. Il terzo motivo contestava il tempo trascorso tra rintraccio e adozione del provvedimento di respingimento.

La Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento degli ulteriori. Il provvedimento impugnato non possiede una struttura argomentativa idonea ad assolvere all’obbligo del minimo costituzionale. Il trattenimento è misura di privazione della libertà personale, con modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; data la natura inviolabile del diritto inciso, l’autorità amministrativa è priva di discrezionalità e il controllo giurisdizionale deve vagliare specificità e congruenza dei motivi rispetto alla finalità del rimpatrio.

La convalida, nel caso concreto, consiste nella mera compilazione di un modulo prestampato, senza alcuna argomentazione riferita al caso specifico e senza dar conto della posizione espressa dal ricorrente e dal suo difensore, il quale aveva sostanzialmente formulato una domanda di protezione. Il giudice di pace ha affermato la sussistenza dei presupposti senza specificare quali fossero, ricorrendo a una formula tautologica e priva di contenuto.

Si configura così un caso di motivazione del tutto apparente: anche a ritenerla graficamente esistente, essa non rende percepibile il fondamento della decisione e reca argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito. Ne deriva la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., poiché una motivazione rispettosa del minimo costituzionale è richiesta in tutti i provvedimenti giurisdizionali che incidono su diritti e libertà delle persone.

Il decreto è pertanto cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio per la convalida. Quanto alle spese, il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato; essendo soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, che saranno liquidate dal giudice di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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