Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro fuori quota (TAR Lombardia n. 4084 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote fissate annualmente dal decreto-flussi. A seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 20/2023 e dall’art. 24, comma 5, del D.L. n. 75/2023 all’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998, la clausola del limite quantitativo è stata espunta. Ne deriva che il nulla osta alla conversione costituisce atto dovuto, ove ricorrano i requisiti sostanziali. L’amministrazione deve applicare la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo, anche se entrata in vigore dopo la presentazione dell’istanza, in coerenza con l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato il 7.12.2022 domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio in motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998. A fronte del silenzio dell’amministrazione, aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Con sentenza di questa Sezione n. 413 del 2025 il Tribunale aveva accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato alla Prefettura di Milano di provvedere con provvedimento espresso entro trenta giorni.
Con il decreto prot. n. -OMISSIS- del 27.2.2025, la Prefettura ha nuovamente dichiarato inammissibile la domanda, ritenendola fuori quota rispetto al contingente del decreto-flussi 2021. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento deducendo violazione dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e lesione del legittimo affidamento. L’amministrazione ha resistito, evidenziando che il provvedimento aveva ad oggetto la rinnovazione dell’istanza del 20.9.2024 e non l’originaria domanda del 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998: nel valutare l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, l’amministrazione deve considerare tutti gli elementi sopraggiunti — come una proposta di contratto di lavoro subordinato — e accogliere l’istanza qualora, al momento della valutazione, ricorrano i requisiti sostanziali, indipendentemente da irregolarità pregresse e da supposti termini decadenziali.
Il Tribunale richiama il Giudice di appello (Cons. Stato n. 6738 del 2022; Cons. Stato n. 4467 del 2022), secondo cui il giudizio amministrativo in materia di immigrazione è giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, imponendo la valutazione degli elementi concretizzatisi tra l’istanza, il suo esame e il giudizio, a tutela di diritti fondamentali della persona.
Nel merito, il Collegio ribadisce l’orientamento del Tribunale (III, n. 2873 del 2025; n. 3694 del 2024): ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 20/2023 e dal D.L. n. 75/2023, il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in permesso per lavoro al di fuori delle quote di cui all’art. 3, comma 4. La modifica ha espunto il riferimento ai limiti quantitativi già contenuti nell’art. 5, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999. In giurisprudenza (Cons. Stato n. 7318 del 2022) si è altresì affermato che alla conversione non può opporsi la scadenza del permesso per studio, rilevando una valutazione prognostica sull’inserimento lavorativo.
Il Collegio osserva che la novella era vigente sia alla rinnovazione della domanda (20.9.2024), sia all’adozione del provvedimento impugnato (27.2.2025). Rileva quindi la nuova versione dell’art. 6, comma 1, che consente la conversione fuori dal meccanismo delle quote, essendo possibile applicare la normativa vigente al momento del provvedimento conclusivo, pur se entrata in vigore dopo l’istanza (cfr. TAR Toscana n. 88 del 2025). Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.