Il silenzio-inadempimento non è interrotto da atti soprassessori (TAR Puglia n. 1040 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’amministrazione, senza declinare la propria competenza, sospende a tempo indeterminato il procedimento in attesa dell’acquisizione di un parere non è un provvedimento conclusivo, ma un mero atto soprassessorio. Tale atto non fa venir meno l’obbligo di provvedere, né interrompe l’inerzia: l’azione avverso il silenzio-inadempimento resta ammissibile, anche se l’amministrazione abbia adottato una nota soprassessoria. L’obbligo di concludere il procedimento non è sospeso dalla mancata acquisizione del parere richiesto ad altra amministrazione, operando il meccanismo sostitutivo di cui all’art. 16, comma 2, l. n. 241/1990.
Il Fatto
Una associazione sportiva dilettantistica, titolare di due concessioni demaniali marittime contigue nel Comune di Gallipoli, presentava in data 9 settembre 2025 istanza per l’accorpamento dei titoli concessori. Il Comune, con nota del 16 settembre 2025, rappresentava di non poter decidere in assenza di riscontro al quesito formulato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dallo stesso ritenuto necessario ai fini della rideterminazione dei canoni; conseguentemente l’istanza restava priva di riscontro definitivo. La ricorrente, ritenendo la nota meramente soprassessoria e perdurando l’inerzia, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere espressamente, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, qualificando la nota del 16 settembre 2025 come atto non conclusivo del procedimento. La nota, infatti, non conteneva alcuna declinatoria di competenza o decisione nel merito, ma si limitava a differire ogni determinazione in attesa del parere ministeriale, sospendendo sine die il procedimento: una condotta che configura un’ipotesi tipica di atto soprassessorio.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’atto soprassessorio non interrompe il silenzio, né fa venire meno l’obbligo di provvedere, con la conseguenza che l’azione avverso l’inerzia resta ammissibile. Ha inoltre precisato che il Comune non poteva subordinare la conclusione del procedimento all’acquisizione del parere del Ministero: il mancato riscontro dell’amministrazione consultiva non sospende l’obbligo di concludere il procedimento, dovendo l’amministrazione procedente adottare comunque il provvedimento finale nei termini, anche in assenza del parere.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ordinato al Comune di adottare un provvedimento espresso entro il termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine fissato nella considerazione che l’amministrazione dovrà provvedere anche in mancanza di riscontro alla richiesta di parere. La nomina del commissario ad acta è stata riservata, previa istanza della ricorrente, per il caso di persistente inerzia. Le spese sono state compensate, avendo il Comune giustificato il ritardo in ragione del mancato riscontro ministeriale.
Nota della Redazione
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