Obbligo vaccinale personale Polizia: improcedibilità e infondatezza delle censure (TAR Lombardia n. 1110 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Con l’entrata in vigore del d.l. 24/2022, che ha trasposto l’obbligo vaccinale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico dall’art. 4-ter d.l. 44/2021 all’art. 4-ter.1 eliminando la sospensione dal servizio per inadempimento, l’atto di sospensione cessa di spiegare effetti lesivi e la domanda di annullamento diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Resta l’interesse alla decisione della domanda risarcitoria, che va scrutata nel merito. L’obbligo vaccinale si applica a tutti i lavoratori delle classi individuate dalla legge, indipendentemente dalle mansioni svolte. La sospensione dal servizio con trattamento economico “zero” costituisce conseguenza naturale della mancata prestazione ed è reversibile con l’adempimento, senza violazione dell’art. 36 Cost. L’accertata legittimità dell’operato amministrativo esclude il danno ingiusto.
Il Fatto
I ricorrenti, in servizio presso la Polizia di Frontiera di Malpensa, sono stati sospesi dal servizio a trattamento economico “zero” ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2. Hanno impugnato i due provvedimenti di sospensione e la Circolare 333/A del Capo della Polizia di Stato del 10.12.2021, deducendo quattro censure: l’imposizione indifferenziata dell’obbligo a prescindere dalle mansioni, l’incompetenza dell’organo, il contrasto con gli artt. 2, 27, 32 e 36 Cost., la violazione della disciplina sul consenso informato e la disparità di trattamento rispetto alla sospensione disciplinare.
Hanno chiesto l’accertamento del diritto alla reintegrazione e alla retribuzione, in via gradata alla metà degli assegni, e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’improcedibilità per la nuova disciplina del d.l. 24/2022; i ricorrenti hanno confermato l’interesse alla decisione ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva, trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico ex art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., e la competenza territoriale, escludendo che la mera enunciazione in epigrafe della circolare centrale valga a radicare l’impugnazione e a spostare la competenza al TAR Lazio.
Nel merito dell’eccezione, il Tribunale rileva che il d.l. 24/2022, in vigore dal 25 marzo 2022, ha mantenuto l’obbligatorietà della vaccinazione fino al 15 giugno 2022 ma ha eliminato la previsione della sospensione dal servizio per inadempimento. È quindi immediatamente cessato l’effetto sospensivo, con riammissione in servizio degli interessati. L’atto impugnato ha perso efficacia lesiva e la domanda di annullamento è improcedibile. Non vale a fondare l’interesse l’inciso provvedimentale sulla non utilità del periodo ai fini previdenziali e di anzianità, mero avviso inidoneo a produrre effetti giuridici in assenza di atti applicativi.
Permane l’interesse alla domanda risarcitoria, sicché le censure vanno scrutinate. Il primo motivo è infondato: l’obbligo vaccinale si applica a tutti i lavoratori delle classi individuate dall’art. 4-ter d.l. 44/2021, a prescindere dalle mansioni, come affermato da Corte cost. n. 15/2023. È infondata anche l’eccezione di incompetenza, poiché il comma 2 dell’art. 4-ter attribuiva ai responsabili delle strutture il controllo e l’adozione dei provvedimenti conseguenziali.
La seconda censura è respinta: il giudice è soggetto solo alla legge e non può disapplicare la norma ordinaria; non sussistono i presupposti per un nuovo rinvio alla Corte costituzionale, a fronte delle decisioni nn. 14, 15, 16 e 185/2023. La terza è infondata, poiché l’obbligatorietà del vaccino non esclude il consenso informato, come chiarito da Corte cost. n. 14/2023. Quanto alla disparità di trattamento, la sospensione retributiva è conseguenza naturale della mancata prestazione e la sua reversibilità la distingue dalla sospensione disciplinare.
L’infondatezza delle censure travolge la domanda risarcitoria, mancando il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ.. Il ricorso è dichiarato improcedibile quanto all’annullamento e le ulteriori domande respinte, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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